L’annullamento di una sanzione disciplinare rientra nelle dinamiche fisiologiche dell’azione amministrativa. Ma se la sanzione disciplinare è stata irrogata con «notevole superficialità e approssimazione» allora è giusto che gli eventuali costi sostenuti dalla Pa vengano posti a carico di chi, quella sanzione, ha irrogato. Con la sentenza n. 89 della sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei conti (depositata il 29 marzo 2016) viene chiarito questo concetto con riferimento alle spese di lite a cui è stata condannata l’amministrazione nel giudizio giuslavoristico con cui è stata annullata una sanzione in relazione alla quale, a fronte di un accertamento dei fatti condotto con una diligenza minima, sarebbe emersa addirittura l’insussistenza di elementi per muovere addebiti.
Inizia così l'articolo di Giuseppe Nucci dal titolo Il dirigente pubblico ripaga le sanzioni disciplinari date con «superficialità» pubblicato pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
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