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martedì 5 aprile 2016

Danno erariale a sindaco e segretario che affidano servizi senza gara alla società mista

Con la sentenza n. 91 del 30 marzo 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, condanna il sindaco, l'assessore, il segretario e il dirigente di un Comune al pagamento di 900mila euro a titolo di danno erariale, per un caso di mala gestione nei rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati, che vede in primo piano il ricorso improprio al modello organizzativo costituito dalla società a capitale pubblico e privato.
Inizia così l'articolo di Michele Nico Danno erariale a sindaco e segretario che affidano servizi senza gara alla società mista pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Il Segretario era stato chiamato in giudizio "per aver omesso i dovuti riscontri sulla legittimità dell’atto deliberativo n. 27/2005 e per non aver esercitato i doverosi controlli sulla legalità dell’azione amministrativa".
Queste le conclusioni dei giudici toscani: "La giurisprudenza contabile (Sez. II Centr. 30 settembre 2013 n. 546) ha statuito che, secondo l’ordito normativo che disegna le funzioni e le responsabilità del segretario comunale (art. 17, comma 68, l. 127/1997 e poi l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 impongono che le nuove funzioni ivi previste impegnano, comunque, il segretario a prestare la sua “collaborazione” e a fornire la sua assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’ente locale, a prescindere da una richiesta di parere su una specifica proposta di deliberazione ed in linea con una condotta diligente, disattesa nella specie. Laddove si è consentito l’affidamento di un’attività in totale difformità da consolidati orientamenti giurisprudenziali: cfr. sulla funzione di garanzia di legalità del segretario comunale nei confronti dell’ente Sez. I Centr. 20 gennaio 2015 n. 49".

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