Con la sentenza n. 91 del 30 marzo 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, condanna il sindaco, l'assessore, il segretario e il dirigente di un Comune al pagamento di 900mila euro a titolo di danno erariale, per un caso di mala gestione nei rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati, che vede in primo piano il ricorso improprio al modello organizzativo costituito dalla società a capitale pubblico e privato.
Inizia così l'articolo di Michele Nico Danno erariale a sindaco e segretario che affidano servizi senza gara alla società mista pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Il Segretario era stato chiamato in giudizio "per aver omesso i dovuti riscontri sulla legittimità dell’atto deliberativo n. 27/2005 e per non aver esercitato i doverosi controlli sulla legalità dell’azione amministrativa".
Queste le conclusioni dei giudici toscani: "La giurisprudenza contabile (Sez. II Centr. 30 settembre 2013 n. 546) ha statuito che, secondo l’ordito normativo che disegna le funzioni e le responsabilità del segretario comunale (art. 17, comma 68, l. 127/1997 e poi l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 impongono che le nuove funzioni ivi previste impegnano, comunque, il segretario a prestare la sua “collaborazione” e a fornire la sua assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’ente locale, a prescindere da una richiesta di parere su una specifica proposta di deliberazione ed in linea con una condotta diligente, disattesa nella specie. Laddove si è consentito l’affidamento di un’attività in totale difformità da consolidati orientamenti giurisprudenziali: cfr. sulla funzione di garanzia di legalità del segretario comunale nei confronti dell’ente Sez. I Centr. 20 gennaio 2015 n. 49".
Qui il link alla sentenza integrale.
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