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lunedì 18 aprile 2016

Il termine di diciotto mesi per l'esercizio del potere di autotutela è perentorio: entro il predetto termine va adottato l'atto (TAR Puglia sent. n. 351/2016)

L'esercizio del potere di autotutela, oltre il termine di 18 mesi contemplati dall’art. 21 nonies, novellato dalla L. n.124/2015 (entrata in vigore il 28.8.2015), comporta l'illegittimità dell’atto di secondo grado, a nulla rilevando l'invio della comunicazione di avvio del procedimento entro il termine di 18 mesi. Il termine indicato dalla disposizione novellata è di natura perentoria ed il tenore letterale della stessa rinvia chiaramente, a tal fine, all’adozione effettiva del provvedimento di autotutela.

E' questo il principio di diritto contenuto nella sentenza del TAR Puglia-Bari n. 351/2016 che ha annullato un atto di revoca di un permesso a costruire adottato dopo il termine di diciotto mesi. Ricordiamo che la L. n. 124/2015 (Legge Madia) ha previsto degli interventi diretti a modificare, in alcuni aspetti, la disciplina generale del procedimento e dell’atto amministrativo, racchiusa nella legge n. 241/1990. Gli strumenti normativi utilizzati risultano diversificati. La tecnica preferita è quella della delega al Governo, ritenuta più idonea per sistemare adeguatamente materie considerate di elevata difficoltà. Ci si riferisce in particolare all’art. 2, in tema di conferenza dei servizi, all’art. 4 relativo all’introduzione di norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi ed all’art. 5 con il quale si delega il Governo a procedere ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, nonché di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa (per un aggiornamento dello stato di tali provvedimenti è possibile consultare il post La road map dei decreti attuativi della L. n. 124/2015 di riorganizzazione della PA).
La L.  n. 124/2015 prevede anche importanti innovazioni alla L. n. 241/1990 immediatamente operanti ed in vigore dal 28 agosto 2015. Si tratta, in particolare, dell’art. 3 (che introduce il nuovo art. 17-bis, riguardante il “silenzio tra pubbliche amministrazioni”) e dell’art. 6 (relativo, letteralmente, all’autotutela, ma riguarda nello specifico gli istituti della SCIA, dell’annullamento e della sospensione d’ufficio). 
Con riferimento, in particolare all’annullamento d’ufficio (o in autotutela), disciplinato dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, aggiunto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15. Il comma 1 sanciva, prima della modifica operata dalla legge n. 124/2015: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”. 
Con l’art. 6 della recente legge n. 124/2015, si è delimitato l’arco temporale entro cui l’amministrazione può intervenire, predeterminando normativamente in diciotto mesi il limite del “termine ragionevole”. La stessa norma ha precisato, inoltre, che i diciotto mesi decorrono dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato per silenzio assenso (per approfondimenti è possibile leggere il mio articolo La Legge Madia e le modifiche alla Legge sul procedimento amministrativo immediatamente operative).


In argomento su questo blog si vedano anche i precedenti post:

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