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lunedì 4 gennaio 2016

La Legge Madia e le modifiche alla Legge sul procedimento amministrativo immediatamente operative

Pubblicato sulla rivista Management locale - Rivista di amministrazione, finanza e controllo, n. 12/2015, un mio articolo dal titolo La Legge Madia e le modifiche alla Legge sul procedimento amministrativo immediatamente operative.
Questa la premessa:
La legge n. 124/2015 contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” persegue l’obiettivo ambizioso di riorganizzare profondamente le strutture e le funzioni delle pubbliche amministrazioni, in tutte le loro articolazioni. La legge prevede una serie di norme di immediata applicazione, ma contiene anche numerose deleghe legislative al Governo ad adottare vari decreti legislativi. [...]
In questo disegno riformatore si collocano gli specifici interventi mirati a modificare, in alcuni aspetti, la disciplina generale del procedimento e dell’atto amministrativo, racchiusa nella legge n. 241/1990. Anche per la modifica delle norme gli strumenti normativi utilizzati risultano diversificati. La tecnica preferita è quella della delega al Governo, ritenuta più idonea per sistemare adeguatamente materie considerate di elevata difficoltà. Ci si riferisce in particolare all’art. 2, in tema di conferenza dei servizi, all’art. 4 relativo all’introduzione di norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi ed all’art. 5 con il quale si delega il Governo a procedere ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, nonché di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa.. 
La legge n. 124/2015 prevede anche importanti innovazioni alla legge n. 241/1990 immediatamente operanti ed in vigore dal 28 agosto 2015. Si tratta, in particolare, dell’art. 3 (che introduce il nuovo art. 17-bis, riguardante il “silenzio tra pubbliche amministrazioni”) e dell’art. 6 (relativo, letteralmente, all’autotutela, ma riguarda nello specifico gli istituti della SCIA, dell’annullamento e della sospensione d’ufficio).

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