La nuova fattispecie giuridica del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, introdotta dall'articolo 3 della legge 124/2015 di modifica della legge 241/1990, vale esclusivamente nei rapporti procedimentali tra pubbliche amministrazioni.
La fattispecie del silenzio-assenso tra pubblica amministrazione e cittadini privati o imprenditori, anche dopo la riforma, continua invece a trovare la propria principale disciplina nell'articolo 20 della legge 241/1990.
Inizia così l'articolo di Saverio Linguanti dal titolo Il silenzio-assenso della riforma Pa spiazza gli sportelli unici per le imprese, pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
In argomento su questo blog, si vedano i precedenti post:
- Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela;
- SCIA: cosa cambia dopo la riforma della P.A.;
- Riforma PA: 30 giorni prima del silenzio-assenso e 18 mesi per annullare i provvedimenti in autotutela;
- Legge di riforma della PA: lo schema sintetico degli articoli;
- Nota di lettura del servizio studi del Senato sulla legge di riorganizzazione della PA (L. 124/2015).
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