No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 21 aprile 2016

«Sì» al gettone di presenza per i consiglieri dei Comuni con meno di mille abitanti

Un ente locale con popolazione inferiore ai mille abitanti, che ha proceduto ad eleggere i nuovi amministratori comunali nell’esercizio finanziario 2013, ha formulato un’istanza di parere articolata nei seguenti quattro quesiti:

1) se, in base al comma 18 dell’articolo 16 del Dln. 138/2011, ai consiglieri è ancora dovuto il gettone di presenza di cui all’articolo 82 del Dlgs n. 267/2000 (cd Tuel);
2) se il principio di invarianza della spesa imponga di considerare la situazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 56/2014, ovvero se esso debba assumere a parametro l’importo complessivo sostenuto per l’organo di guisa che, fermo il limite di spesa, essa possa essere differentemente ripartita tra i componenti l’organo;
3) se il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, pur determinato alla stregua dei più restrittivi criteri, debba comunque essere erogato sino all’effettiva costituzione delle Unioni dei Comuni o all’associazione delle funzioni mediante convenzioni, ovvero debba ritenersi che non ne sia già più consentita l’erogazione;
4) al fine di garantire l’invarianza della spesa, quale è il limite da non superare e quindi la spesa massima ammissibile per i viaggi o le missioni.
Su tale richiesta di parere si è espressa la recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Basilicata del 7 aprile 2016, n. 17/2016/PAR che ha raggruppato - per connessione di contenuto - i quesiti in due macro questioni: la prima, composta dai quesiti n. 1 e n. 3; la seconda, composta dai quesiti n. 2 e n. 4.

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