Considerato altresì che l’art.97 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, prevede espressamente, per province e comuni, l’obbligatorietà della figura segretario, e che, per quanto sopra affermato, una convenzione che interessa complessivamente sei comuni, incidendo sull’effettività della funzione esercitata dal segretario, si presenta elusiva ed in inadempimento della previsione di legge e, quindi, in violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art.97 della Costituzione.
Fa discutere in questi giorni la pubblicazione della vacanza di una sede di segreteria convenzionata in Provincia di Alessandria con ben 11 comuni coinvolti.
La deliberazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali - sezione regionale Lazio (n. 65 del 20 maggio 2002) non permise a "soli" sei comuni di gestire in forma convenzionata la segreteria comunale, con le esemplari motivazioni riportate in testa al presente post.
Erano altri tempi ed era anche un'altra nazione.
Per chi fosse interessato pubblico qui la deliberazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali - sezione regionale Lazio (n. 65 del 20 maggio 2002).
e una a 12 comuni ???
RispondiEliminane esiste un'altra già attiva e con relativo titolare formata da 12 comuni,in provincia di Cuneo.
RispondiEliminaQuesto è la conseguenza della regola che classifica la sede di segreteria in base alla popolazione del Comune capoconvenzione e non in base alla somma dei Comuni convenzionati.
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