Secondo la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 6 ottobre 2015, n. 396/2015/PAR, mentre i budget 2015/ 2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono integralmente destinati alle finalità di cui all’articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014, può essere utilizzata per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato la capacità assunzionale del 2014 derivante dai «resti» relativi al triennio 2011/2013, sempre che sia assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità, dell’articolo 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006, delle percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato nell’anno precedente, secondo le previsioni dell’articolo 3, comma 5, del DL n. 90/2014) e siano stati osservati, a suo tempo, gli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 3, del DL n. 90/2014 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale).
Inizia così l'articolo di Giovanni G.A. Dato dal titolo Nuove assunzioni con la capacità del 2014 derivante dai «resti» del triennio 2011/2013 pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Qui il link alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 6 ottobre 2015, n. 396/2015/PAR.
Si veda anche in tema la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 28/2015.
Si veda anche in tema la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 28/2015.
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