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domenica 2 luglio 2017

Manovrina: proroga per la contabilità economico-patrimoniale e termine per le diffide

L’impegno assunto dal Governo nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 4 maggio è stato trasfuso in un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ed approdato nell'art. 18, commi 3-ter e 3 quater del Dl 50/2017 coordinato con la legge di conversione.
Due le misure di interesse:
  • per l’anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall’articolo 141, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.
  • il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall’articolo 227 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l’applicazione della procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Con la prima misura si interviene sul termine previsto del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL, laddove si dispone che in caso di mancata approvazione nei termini di legge del bilancio dell’ente venga assegnato al consiglio un termine fino a 20 giorni per la sua approvazione (decorso il quale un apposito commissario si sostituisce all’amministrazione inadempiente ed il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio), stabilendo che per l’anno 2017 tale termine venga stabilito in 50 giorni.
Con la seconda misura si dispone che relativamente all’esercizio 2016 il conto economico e lo stato patrimoniale ricompresi nel rendiconto di gestione, il cui termine di approvazione è stabilito dall’articolo 227 del TUEL al 30 aprile dell’anno successivo (quindi il 30 aprile 2017 per quello concernente il 2016), possano essere approvati entro il 31 luglio 2017, e trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 13 della legge di contabilità n.196/2009). Il medesimo comma 3-ter precisa inoltre che il mancato rispetto del suddetto termine comporta l’applicazione della procedura dal suddetto comma 2 dell’articolo 141, ma nel termine ordinario di venti giorni, e, in caso di mancata approvazione dello stesso da parte del consiglio con esercizio del potere sostitutivo e avvio della procedura di scioglimento dell’ente inadempiente; comporta inoltre le sanzioni (di cui all’articolo 9 del d.l. 113/2016) di divieto di assunzioni di personale e di stipula dei contratti di servizio.
(Le problematiche operative connesse con le citate misure sono oggetto di un mio articolo Conversione Manovrina 2017: la proroga per la contabilità economico-patrimoniale pubblicato, con accesso per gli abbonati, su La Gazzetta degli Enti Locali del 1/6/2017).

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