Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate le amministrazioni devono dare applicazione alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, in base alle quali il fondo del 2017 non deve superare quello del 2016, mentre è scomparso il vincolo alla sua riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio, tenendo conto di quello assumibile. Le sezioni di controllo della Corte dei Conti ci dicono che il calcolo del tetto deve essere effettuato con riferimento all’insieme delle varie componenti e non in modo analitico per singola componente. Ed ancora, che le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono inserire nel fondo, neppure come riproposizione, le risorse che dipendono dal loro apprezzamento discrezionale, mentre devono inserire le previsioni dettate da specifiche disposizioni di legge ed i risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione della parte stabile del fondo.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo La costituzione del fondo 2017 e le indicazioni della Corte dei conti.
In argomento si veda anche l'articolo pubblicato sul sito di Gianluca Bertagna dal titolo Un esempio sul trattamento accessorio 2017.
Qui lo speciale sul D.lgs. 75/2017 con tutti i documenti di interesse.
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