Va escluso che la Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo,
nell’esercizio dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8,
della legge n. 131 del 2003, fissino, in via interpretativa, limiti minimi garantiti per il compenso
dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, la cui
determinazione deve tener conto di criteri generali e dei
parametri indicati all’art. 241, comma 1, del TUEL, nonché trovare adeguata motivazione nel
provvedimento di nomina dei revisori.
L’interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie
nell’ambito del sistema (e nel rispetto dei principi stabiliti
dall’ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale -
ove sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla
legge) - o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall’ente appaia
incongrua.
Di conseguenza, i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra
via che non sia quella normativa.
Nessun commento:
Posta un commento