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lunedì 3 luglio 2017

Esiste un limite minimo al compenso dei componenti del Collegio dei revisori degli enti locali? (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, del. n. 16/2017)

Va escluso che la Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo, nell’esercizio dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, fissino, in via interpretativa, limiti minimi garantiti per il compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, la cui determinazione deve tener conto di criteri generali e dei parametri indicati all’art. 241, comma 1, del TUEL, nonché trovare adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei revisori.
L’interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie nell’ambito del sistema (e nel rispetto dei principi stabiliti dall’ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale - ove sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) - o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall’ente appaia incongrua. Di conseguenza, i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa.
Sono queste le conclusioni cui giunge la Corte dei conti, Sez. Autonomie con delibera  16/SEZAUT/2017/QMIG relativa all'esistenza di un limite minimo al compenso del collegio dei revisori.

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