Il Consiglio di Stato, con il Parere n. 1640 del 13 luglio 2016, si è espresso sul quesito sottoposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, su alcuni problemi applicativi dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 - introdotto dall’art. 3 della legge n. 124 del 2015 - che disciplina l’istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
In particolare, la Commissione speciale ha esaminato i dubbi interpretativi posti dall’Ufficio legislativo in merito all’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo del nuovo istituto, ai rapporti con la conferenza di servizi, alle modalità di formazione del silenzio assenso e all’esercizio del potere di autotutela dopo la formazione del silenzio-assenso.
Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere, ha ritenuto che l’istituto del silenzio-assenso disciplinato dall’art. 17-bis introduce una nuova regola nei rapporti tra le amministrazioni secondo cui in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione, “il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo”.
Tale interpretazione, che estende l’applicazione dell’istituto anche in caso di adozione di atti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha una portata innovativa e di notevole importanza anche per gli enti locali, poiché consente di superare gli effetti negativi e frenanti dell’inerzia nei rapporti tra le amministrazioni e di rendere così più snella e agevole la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi.
La lettura del principio del silenzio-assenso come fornita dal Consiglio di Stato, era stata avanzata dall’Anci nel corso dell’iter di approvazione dei decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi e di SCIA. Nelle riunioni tecniche, infatti, l’Associazione aveva chiesto di chiarire il rapporto tra i diversi tipi di conferenze e il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche disciplinato dal citato art. 17-bis applicabile anche in materia ambientale e di pareri obbligatori delle sovraintendenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche. Ora, il parere del Consiglio di Stato conferma quanto sostenuto dall’Anci a favore di una effettiva semplificazione dell’azione amministrativa a vantaggio di cittadini e imprese.
Qui il link al parere n. 1640 del 13 luglio 2016.
Fonte: ANCI.
Si veda in argomento anche l'articolo Consiglio di Stato: "PA/Silenzio - assenso: mai più paralisi dei provvedimenti amministrativi".
Sulle modifiche alla legge sul procedimento amministrativo ad opera della Legge Madia su questo blog si vedano anche i precedenti post:
- Le novità della riforma Madia (con la segnalazione dell'articolo Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia);
- L’autotutela dopo la riforma Madia;
- La Legge Madia e le modifiche alla Legge sul procedimento amministrativo immediatamente operative;
- Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la L. n. 124/2015;
- Interventi al Seminario a porte chiuse sulla Legge Madia organizzato da federalismi, Osservatorio sui processi di governo e FormAP;
- La SCIA e l'autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi;
- Autotutela amministrativa e principio di legalità;
- Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela;
- Postilla all’editoriale 'Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela';
- L’azione amministrativa ex post, tra limiti temporali e presupposti abilitanti (le novità delle leggi nn. 164/2014 e 124/2015);
- Il silenzio-assenso della riforma Pa spiazza gli sportelli unici per le imprese;
- SCIA: cosa cambia dopo la riforma della P.A.;
- Riforma PA: 30 giorni prima del silenzio-assenso e 18 mesi per annullare i provvedimenti in autotutela;
- Legge di riforma della PA: lo schema sintetico degli articoli;
- Nota di lettura del servizio studi del Senato sulla legge di riorganizzazione della PA (L. 124/2015).
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