La mobilità volontaria in entrata non entra nel tetto di spesa per le assunzioni e quella in uscita non determina risparmi utili per calcolare gli oneri che le amministrazioni possono sostenere per il reclutamento del personale a tempo indeterminato; tali principi si applicano alle mobilità rispettivamente proveniente da enti che hanno vincoli alle assunzioni, nonché a quella destinata a tali amministrazioni. La mobilità inoltre non può essere utilizzata negli anni 2015 e 2016 con riferimento alle capacità assunzionali di questi due esercizi in quanto i commi 424 e seguenti della legge n. 190/2014, cd di stabilità 2015, riservano queste risorse all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
Siamo dinanzi ad uno strumento la cui utilizzazione è incentivata da parte del legislatore per consentire l’attivazione di embrionali forme di “mercato” all’interno del mondo del pubblico impiego. Ma non fino al punto di consentire ai dipendenti ed ai dirigenti di potervi ricorrere senza o contro la volontà della propria amministrazione.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo La mobilità volontaria.
In argomento si veda anche il precedente post La mobilità volontaria nel 2016.
In argomento si veda anche il precedente post La mobilità volontaria nel 2016.
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