Gli uffici per i procedimenti disciplinari possono anche essere a composizione monocratica; il momento di inizio di questi procedimenti è fissato nella contestazione mossa dall'ufficio al dipendente e solamente i termini di avvio e di conclusione sono da ritenere perentori, per cui la loro violazione determina la decadenza della azione e la illegittimità delle sanzioni irrogate. Sono queste le principali indicazioni contenute nella importante sentenza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 12109 del 13 giugno 2016. Essa si segnala per i suggerimenti operativi concreti che le amministrazioni possono applicare e per l'attenzione alle esigenze delle amministrazioni, anche superando letture formalistiche del dettato legislativo. La pronuncia contiene un ulteriore principio da sottolineare e che si riferisce al merito del contenzioso: nel pubblico impiego la equivalenza delle mansioni deve essere individuata con riferimento agli aspetti teorici e non con riferimento alla professionalità concretamente acquisita. Con ciò si realizza una significativa differenziazione rispetto alle regole che si applicano nel settore privato.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Uffici per i procedimenti disciplinari anche a composizione monocratica pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
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