Gli incrementi del fondo per la contrattazione decentrata ex articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 devono essere confermati annualmente e non possono in alcun modo considerarsi consolidati. Quelli disposti ai sensi del comma 5 dello stesso articolo devono essere decisi prima del periodo cui si riferiscono e possono ripetersi per lo stesso miglioramento nel corso degli anni. Le condizioni che legittimano gli aumenti ex articolo 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 dei dirigenti vanno verificate dalla contrattazione decentrata e richiedono un accertamento tempestivo dei carichi aggiuntivi sui singoli dirigenti. Sono queste le principali indicazioni che si ricavano da 2 attenti pareri della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria, n. 39 e n. 23, ambedue del 2016.
Il citato parere 39 fa inoltre proprie le indicazioni della Conferenza Unificata sulle modalità di applicazione della sanatoria della contrattazione collettiva decentrata integrativa illegittima di cui all’articolo 4 del D.L. n. 16/2014.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le integrazioni del fondo per la contrattazione decentrata.
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