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lunedì 17 novembre 2014

Le interpretazioni applicative dell’articolo 4 del decreto legge n°16/2016 sulla sanatoria delle illegittimità dei contratti decentrati

Ricordiamo che su questo blog, in un precedente post, abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5 maggio 2014 n. 102 la legge 2 maggio 2014, n. 68 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
In altro post avevamo segnalato l'art. 4 del DL. 16/2014 che prevede forme di sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, stabilendo alcune forme di rientro per gli enti locali e le regioni che hanno commesso illegittimità nei contratti collettivi decentrati integrativi e/o nei fondi per le risorse decentrate. Sono dettate sostanzialmente 3 possibilità.
I Ministri Madia, Lanzetta e Padoan hanno firmato la circolare finalizzata ad individuare strumenti destinati a risolvere le criticità che non sono state superate dall’art. 4 del D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.
In altri post abbiamo poi pubblicato:
  • le “Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti locali”, emanate dai Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, e degli Affari Regionali, concernenti le modalità applicative dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
  • la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Puglia n. 176 del 9 ottobre 2014 con la quale la giurisprudenza contabile entra nel merito delle disposizioni contenute nel d.l. n. 16/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68), c.d. decreto “Salva Roma”, al fine di definire il perimetro della sua concreta applicazione, anche a seguito delle conclusioni del comitato tecnico temporaneo investito del problematica da tre Ministri (Funzione Pubblica, Affari Regionali e Finanze). Queste le conclusioni dei giudici contabili pugliesi "ritiene questa Sezione che la disposizione in esame abbia carattere chiaramente eccezionale, in quanto introduce una sorta di “sanatoria” per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa. Stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione".

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