Con la Delibera n.14 del 03 maggio 2016, la Corte dei Conti sezione autonomie ritorna sull'orientamento giurisprudenziale espresso nel 2012, con deliberazione n. 12/2012/INPR, secondo cui gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110 comma 1 del Dlgs 267/2000 erano fuori dai tetti di spesa di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.
La Corte dei Conti con la deliberazione segnalata conclude che “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”. Pertanto la spesa per assumere i Dirigenti a tempo determinato va computata ai fini del rispetto del tetto di spesa complessivo imposto per il lavoro flessibile.
Qui il link alla Deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG.
In argomento si veda il successivo articolo La Corte dei Conti sulla spesa del personale e dei dirigenti.
In argomento si veda il successivo articolo La Corte dei Conti sulla spesa del personale e dei dirigenti.
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