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martedì 24 marzo 2015

Riscritto l'emendamento Saggese in Commissione: dirigente apicale obbligatorio in tutti gli enti locali


Dal Resoconto della seduta odierna della Commissione Affari Costituzionali:

Il relatore PAGLIARI (PD) invita i proponenti a riformulare il subemendamento 10.504/7 in un testo 2, sul quale auspica che sia possibile pervenire a un orientamento condiviso. Pur confermando l'abolizione della figura dei segretari comunali, si attribuisce a un dirigente il compito di controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo che coloro attualmente iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali siano inseriti nelle fasce professionali A e B del ruolo unico della dirigenza degli enti locali. 


È previsto, inoltre, l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Nel caso dei comuni di minori dimensioni, la funzione di direzione apicale dovrà essere svolta in forma associata. Inoltre, in sede di prima applicazione del decreto attuativo, e per un periodo non superiore a tre anni, l'incarico dovrà essere conferito ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Annuncia, infine, la propria disponibilità ad accogliere alcuni dei subemendamenti presentati dai Gruppi parlamentari all'emendamento 8.0.100, già accantonati, in materia di riordino delle funzioni delle camere di commercio.

L'emendamento 10.504/7 è dunque riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CRIMI (M5S), pur apprezzando il tentativo del relatore di conciliare le posizioni divergenti a proposito della norma sui segretari comunali, esprime perplessità per la decisione di abolire tale figura, prevedendone l'immissione nel ruolo unico della dirigenza. In tal modo, infatti, il segretario comunale perderebbe le caratteristiche di terzietà e indipendenza che attualmente lo contraddistinguono e rischierebbe di essere esposto ai condizionamenti dei vertici politici di Regioni ed enti locali.

Il senatore BRUNI (FI-PdL XVII) osserva criticamente che, con la disposizione in esame, si completa il processo di svuotamento delle funzioni e delle competenze del segretario comunale, iniziato nel 1997 con la cosiddetta riforma Bassanini. Infatti, soprattutto negli enti locali di minori dimensioni, le sue funzioni sono state progressivamente attribuite ai responsabili di servizio, i quali tuttavia sono spesso riconducibili all'ambito di influenza del sindaco e, quindi, privi dei requisiti di terzietà e indipendenza. Per motivi analoghi, suscita perplessità anche l'attribuzione, ai dirigenti inseriti nel ruolo unico, dei rilevanti compiti di controllo della legalità dell'azione amministrativa. Ciò, a suo avviso, determinerà ripercussioni negative sulla salvaguardia dei diritti dei cittadini, i quali saranno costretti a promuovere ricorso al TAR o a presentare un esposto in procura per tutelare i propri interessi.

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



10.504/7 (testo 2)



SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO



All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:


''4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;».

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