No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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mercoledì 5 novembre 2014

Trasferimento di sede per esercizio di mandato elettivo (TAR Molise sent. n. 560/2014)

Sul sito publika.it è segnalata la sentenza del TAR Molise, sezione I, n. 560, depositata in data 24 ottobre 2014, della quale vengono riportati i seguenti passi:
"La materia del contendere verte sull’interpretazione dell’art. 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui afferma che 'Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità'.
Assume l’Amministrazione intimata che il dipendente non avrebbe un diritto soggettivo al trasferimento, che le esigenze di servizio sarebbero comunque prevalenti e, soprattutto, che l’obbligo di esaminare la domanda di avvicinamento 'con criteri di priorità' varrebbe solo ed esclusivamente nell’ambito delle ordinarie procedure di trasferimento del personale.
... la tesi dell’Amministrazione resistente è che 'soltanto ove siano attivate ... le ordinarie procedure di trasferimento gestite a domanda si costituirà l’onere di congruamente valutare la richiesta della ... di essere trasferito nella richiesta sede poiché, come detto, la citata normativa prevede l’obbligo per il datore di lavoro, ex art. 78, comma 6, di esaminare con criteri di priorità la richiesta di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, non il diritto soggettivo del trasferimento nella sede richiesta del lavoratore – amministratore. Quanto premesso costituisce motivo ostativo all’accoglimento della richiesta ...'.
Senonché, una tale interpretazione è stata disattesa dal Consiglio di Stato, IV Sezione, il quale - con la sentenza n. 705 del 14 febbraio 2012 - ha invece osservato che 'la Sezione non condivide l’interpretazione data dal primo giudice al disposto dell’art. 78, comma 6, del d.P.R. nr. 267 del 2000, laddove impone all’Amministrazione di valutare con priorità l’istanza di avvicinamento temporaneo proposta dal dipendente il quale faccia valere il proprio interesse a un più agevole esercizio del mandato elettivo'. Secondo la sentenza impugnata, la predetta 'priorità”'consisterebbe unicamente nell’obbligo di assicurare al dipendente in questione una sorta di 'corsia preferenziale' in occasione delle ordinarie procedure di trasferimento e mobilità, esaminandone la posizione prima di quelle di altri dipendenti pure collocati anteriormente in graduatoria, ma tutto ciò a condizione che procedure di trasferimento siano effettivamente indette (in difetto di ciò, non potendo comunque trovare applicazione la disposizione in commento). Al contrario, la Sezione condivide il diffuso indirizzo secondo cui 'la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge'.
... Peraltro, la richiamata sentenza del giudice d’appello ha anche precisato che la disposizione in questione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l’istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse.
Al contempo, però, ha precisato che l’eventuale diniego deve essere assistito da uno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell’Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.)', aggiungendo che l’obbligo di una motivazione puntuale ed analitica, 'alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull’istanza de qua, dei diritti connessi all’elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.".

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