Nel corso di questa settimana, pur essendo prevista per mercoledì una seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato sul DDL 1577 di riorganizzazione della pubblica amministrazione, a causa di altri impegni parlamentari, la Commissione non si è occupata del DDL.
Il DDL è stato invece esaminato in data 6 novembre dalla Commissione bilancio del Senato.
Questo il resoconto tratto dagli atti parlamentari.
Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si rileva una tendenziale genericità di numerosi principi e criteri direttivi di delega, con conseguente genericità anche della relazione tecnica, il che rende problematica l'analisi delle implicazioni finanziarie connesse al provvedimento in esame. In relazione all'articolo 1, chiede un chiarimento sulla portata del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera i), laddove stabilisce la riorganizzazione, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, occorre chiarire se la riorganizzazione sia limitata alla sola creazione dell'archivio unico dei dati degli autoveicoli ovvero sia prodromica alla fusione delle due strutture. Tale questione va risolta, anche integrando la relazione tecnica, al fine di acquisire elementi sulle conseguenze finanziarie, con particolare riferimento al trattamento delle risorse umane interessate. Occorre valutare, poi, all'articolo 1, comma 7, l'inserimento, sugli schemi dei decreti di attuazione, oltre che dell'esplicito concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del parere, oltre che delle commissioni parlamentari competenti per materia, anche di quelle competenti per i profili finanziari. Analoga valutazione deve estendersi agli articoli 7, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 2, e 12, comma 4. Più in generale, sempre in merito all'articolo 1, chiede conferma della possibilità di procedere all'informatizzazione e alla conseguente riorganizzazione degli uffici, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene, poi, all'articolo 5, comma 1, lettera a), segnala il rischio che il restringimento del potere delle pubblica amministrazione di adottare determinazioni in autotutela possa comportare oneri finanziari indiretti. In relazione all'articolo 7 recante la delega per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, risulta necessario acquisire un'integrazione della relazione tecnica, per valutare i profili finanziari dei criteri ivi contenuti, con particolare riferimento a quello di cui alla lettera c), che dispone la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiranno tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato. Con riguardo all'articolo 8, richiede un'integrazione della relazione tecnica, al fine di escludere effetti onerosi - con particolare riferimento al trattamento del personale - derivanti dall'inserimento degli ordini professionali nel novero delle "amministrazioni pubbliche" (lettera e)) e degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie nel novero dei "soggetti di rilievo pubblico" (lettera f)). Con riferimento all'articolo 9, richiede elementi di approfondimento sugli effetti - anche in termini di trattamento del personale - derivanti dal trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese attualmente spettanti alle camere di commercio (lettera d)). Altresì, segnala che l'eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese (lettera a)) comporta effetti finanziari ingenti sul sistema camerale, visto che esso rappresenta circa il settanta per cento delle relative entrate. Per quanto riguarda l'articolo 10 sulla riforma della dirigenza pubblica, sottolinea la necessità di integrare la relazione tecnica, con particolare riferimento ai profili finanziari di previsioni quali l'eliminazione della distinzione per fasce della carriera dirigenziale (lettera b), n. 1); istituzione di tre distinte commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale (lettera b), nn. 1, 2 e 3); possibilità di confluenza nel ruolo unico dei dirigenti locali dei funzionari di fascia C iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali (lettera b), nn. 4); facoltà di nomina di un dirigente apicale per gli enti locali - presumibilmente i comuni di piccole dimensioni - privi di figure dirigenziali (lettera b), n. 4); attribuzioni e ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (lettera c), n. 3 e lettera d)); trattamento economico dei dirigenti privi di incarico (lettera g)); confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale (lettera l)); riequilibrio, nella fase transitoria, dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali (lettera m)). In merito, poi, alla lettera c), nn. 1 e 2, segnala che la previsione della possibilità, per gli organi costituzionali, di reclutare personale attraverso il corso-concorso e il concorso ivi disciplinati appare lesiva del principio di autonomia organizzativa degli organi in questione. In relazione all'articolo 11, comma 4, segnala il rischio di una dequalificazione della spesa oltre che di una problematica concernente la spendibilità delle risorse, posto il carattere in conto capitale delle spese finanziate a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, che viene decurtato per finanziare il fondo per il funzionamento dei servizi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa. Inoltre, occorre appurare l'idoneità del fondo per lo sviluppo e la coesione a finanziare un onere di carattere strutturale, posto che la legge di stabilità (nella tabella C allegata) dovrebbe limitare a coprire l'eventuale parte incrementale della spesa. In merito all'articolo 13, comma 1, lettera g), chiede elementi volti a chiarire gli effetti finanziari connessi al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni. Occorre, inoltre, approfondire le implicazioni, anche in termini di trattamento giuridico ed economico del personale, dell'articolo 14, comma 1, lettera e), che prevede la razionalizzazione ed il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti ed il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Con riguardo all'articolo 15, sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, richiede elementi circa gli effetti finanziari della lettera l) sui meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono a procedure di evidenza pubblica, della lettera m) sulla disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, n), sulla definizione dei regimi tariffari e della lettera o) sulle funzioni di governo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. In merito, infine, all'articolo 16, occorre valutare l'inserimento - in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità - di una previsione volta a subordinare l'emanazione dei decreti recanti oneri non coperti all'interno dei decreti stessi alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti recanti la necessaria copertura.
Per ulteriori rilievi, fa rinvio alla Nota n. 64 del 2014 del Servizio del bilancio.
Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero dell'economia sarà a breve in grado di fornire i riscontri richiesti. Anticipa che la questione concernente il trasferimento delle funzioni relative al Registro delle imprese, disposto con l'articolo 9, è già in corso una riflessione volta ad individuare una soluzione che non comporti oneri finanziari per l'erario. Il Ministero dello sviluppo economico, che nel testo sarebbe l'attributario delle funzioni in questione, ha infatti proposto il loro svolgimento tramite gli uffici periferici dello stesso Ministero, che però il testo del disegno di legge provvede a sopprimere. Il Dicastero propone inoltre di incamerare i contributi oggi destinati dalle imprese alle Camere di commercio, facendo così venire meno il vantaggio alla parte imprenditoriale conseguito con le norme proposte.
Il PRESIDENTE conviene con la necessità di un supplemento di riflessione, dal momento che allo stato attuale l'articolo 9 appare evidentemente scoperto.
Il vice ministro MORANDO concorda che la questione concernente l'articolo 9 appare la più complessa, mentre sulle restanti osservazioni al testo ritiene probabilmente più agevole la formulazione di risposte da parte del Governo.
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) pone al Governo una questione relativa all'articolo 8, chiedendosi in particolare come mai sia necessario specificare l'assenza di oneri per lo Stato in relazione al personale degli enti ordinistici, essendo notoriamente gli stessi finanziati in via esclusiva dagli iscritti.
Il vice ministro MORANDO sottolinea come l'inclusione degli ordini professionali tra le Pubbliche amministrazioni disposta dal testo, a prescindere da una sua valutazione nel merito, comporti di per sé la necessità di una indagine - secondo i criteri Eurostat - al fine di escludere aggravi per l'indebitamento statale. Tale circostanza ha comportato la necessità della specificazione individuata dal senatore Mandelli.
Il PRESIDENTE considera prioritario risolvere il punto nel merito, perché una eventuale diversa qualificazione degli enti ordinistici nel testo potrebbe far venir meno il riflesso finanziario di cui si discute. Conclude, in ogni caso, ricordando che la Commissione attende i puntuali riscontri del Governo alle osservazioni sollevate.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
Si veda, in ordine agli aspetti finanziari del provvedimento, anche l'intervento del Presidente della Corte dei Conti Squittieri nell'audizione in Commissione Affari Costituzionali.
Per approfondimenti sul DDL 1577 vai alla sezione su questo blog.
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