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lunedì 17 novembre 2014

Cumulabili i permessi di Sindaco ed Assessore di Unione di Comuni


Il Ministero dell'Interno ha reso in data 13 novembre 2014 un parere (Class. n.15900/TU/00/79) in merito alla possibilità di cumulare i permessi riconosciuti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 per un soggetto che ricopre contemporaneamente la carica di Sindaco e di Assessore di un'Unione di comuni.
Questo il testo del parere:

Si fa riferimento alla nota trasmessa dal comune di …….. che ad ogni buon fine si allega in copia per la prefettura di ………., con la quale si chiedono chiarimenti in merito a quali permessi, previsti dall’art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui possa usufruire il sindaco che, al contempo, riveste la carica di componente della giunta dell’Unione Comuni …………., ente di cui il comune di ……….. fa parte. 
La normativa in esame, introdotta dal legislatore del 1999 con la legge n. 265 e poi recepita nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è volta a rimuovere e/o impedire l’insorgere di ostacoli che limitino il libero accesso del cittadino alle cariche elettive e politico amministrative (Vandelli - Commento al T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali p. 379) e a tal fine è prevista la possibilità per il dipendente pubblico o privato destinatario della normativa di optare per la richiesta dell’aspettativa o di disporre, attraverso i permessi, del tempo necessario per lo svolgimento della funzione amministrativa. 
Sulla base di tali premesse, all’amministratore in argomento deve essere riconosciuto il diritto di fruire dei suddetti permessi sia per la carica di sindaco che per quella di componente della giunta dell’Unione di Comuni ………….. 
Si soggiunge poi, che ai sensi del comma 5 del citato articolo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi “non retribuiti”, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. 
Risulta fondamentale che le attività svolte dall’amministratore in questione siano correlate esclusivamente alle funzioni amministrative ricoperte, proprio in forza delle cariche rivestite.
Per quanto attiene poi alle modalità di attestazione dei permessi usufruiti, di cui al comma 6 del citato art. 79 T.U.O.E.L., devono essere prontamente e puntualmente documentate e rilasciate dal dirigente competente ai sensi dell’art. 107, comma terzo, lett. h) del d.lgs. n. 267/2000. 
Per completezza si richiamano le disposizioni dell’art. 5, commi 7 e 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi

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