Sul sito della Fondazione LogosPa è segnalata la sentenza del TAR della Campania n. 5842 del 12 novembre 2014 n merito alla richiesta di risarcimento da parte di un amministratore locale per per la mancata percezione delle indennità in conseguenza della illegittima rimozione dalla carica di Sindaco, in seguito allo sciogliemento, a del Consiglio comunale. Il TAR della Campania ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto, perchè ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo. "Il risarcimento del danno, infatti, non costituisce conseguenza automatica dell'accertamento giurisdizionale della illegittimità del provvedimento, imponendo al giudice la verifica di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente avanza la richiesta risarcitoria per le indennità non percepite durante il periodo di sospensione dalla carica chiedendo una reintegrazione patrimoniale che non tiene conto della natura e degli effetti del provvedimento di sospensione. La sospensione dalla carica di Sindaco intervenuta per effetto del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, ha determinato, infatti, come conseguenza che il ricorrente non abbia reso la funzione a vantaggio della Amministrazione facendo perciò venir meno il rapporto sinallagmatico con il Comune".
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Campania n. 5842/2014.
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