Sono conformi alla normativa comunitaria e nazionale i regolamenti che fissano un'età massima per la partecipazione ai concorsi?
A questa domanda offre risposta l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L’età massima per la partecipazione ai concorsi.
Questa l'introduzione dell'articolo.
Sono da considerare illegittimi i regolamenti che fissano una età massima per potere partecipare ai concorsi pubblici, tranne che vi sia una adeguata motivazione. Sono queste le indicazioni che si traggono per i vigili urbani per la fissazione della soglia massima di età nei 30 anni e per gli educatori di asilo nido in presenza della soglia massima di 40 anni. Alla prima conclusione arriva la Corte di Giustizia Europea, seconda sezione, con la sentenza C-416/13 dello scorso 13 novembre, mentre la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 3703/2014 aveva giudicato legittima tale soglia. Alla seconda conclusione è invece pervenuta la sentenza del Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, n. 424 dello scorso 7 novembre.
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 3, comma 6, L. n. 127/1997, il quale così recita testualmente: “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Qui il link all'articolo integrale di A. Bianco L’età massima per la partecipazione ai concorsi.
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