L’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, nel sopprimere l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nel rivedere le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), prevede, al co. 9, che le funzioni di quest’ultima Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 10, 12, 13 e 14, siano trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione. Indi lo stesso art. 19, al co. 10, demanda ad un “regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del …… decreto [stesso]”, di provvedere “a riordinare le funzioni di cui al co. 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione”.