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domenica 21 febbraio 2016

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni

L’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, nel sopprimere l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nel rivedere le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), prevede, al co. 9, che le funzioni di quest’ultima Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 10, 12, 13 e 14, siano trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione. Indi lo stesso art. 19, al co. 10, demanda ad un “regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del …… decreto [stesso]”, di provvedere “a riordinare le funzioni di cui al co. 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione”.
Va peraltro tenuto conto che la l. 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all’art. 17, ha previsto decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche da adottarsi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. In tali decreti legislativi dovrebbe essere disciplinata l’attribuzione all’ARAN di “funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni”, la razionalizzazione delle assunzioni ed infine (lett. r) la “semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione”.
In tale complesso sistema di norme interviene la proposta di adozione dello schema di d.P.R. in oggetto, che trova la base di legittimazione nella delega regolamentare di cui all’art. 19 del d.l. n. 90 del 2014.

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