Il Sindaco di San Giuliano Terme inoltra alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana, una richiesta di parere avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 41, comma 2, d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014, relativo al divieto di assunzioni per gli enti che non in linea con il rispetto dei tempi di pagamento.
La Sezione, con deliberazione n. 15/2016/PAR del 11 febbraio 2016, illustra come la disposizione di cui all’art. 41, comma 2, d.l. 66/2014, alla cui applicazione si riferisce la richiesta di parere, è venuta meno in quanto è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza 22 dicembre 2015 n. 272 (pubblicata in G.U., 1° s.s., 30 dicembre 2015 n. 52), tale che la stessa non è più in vigore (“con effetto retroattivo ex art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953 n. 87: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”; v. per tutte C.Cost., n. 49/1970, n. 58/1967, n. 127/1966”).
Qui il link alla Deliberazione n. 15/2016/PAR.
In argomento si vedano i precedenti post:
- No al blocco delle assunzioni per ritardi nei pagamenti: sotto la lente la decisione della Consulta;
- ANCI: bene Corte Costituzionale, stop a blocco assunzioni per mancato rispetto tempi di pagamento;
- Incostituzionale il blocco delle assunzioni per violazione dei tempi medi di pagamento (Corte Costituzionale n. 272/2015).
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