L'articolo 13 del Dl 4/2022 sblocca l'utilizzo per il 2022 degli avanzi delle risorse erogate ai Comuni in seguito all'emergenza Covid-19, accogliendo un'esigenza più volte manifestata dagli enti locali.
La norma sopra richiamata ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39 del Dl 104/2020 ("fondone 2020") e successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato ("fondone 2021"), sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19. Oltre a queste, la medesima disposizione consente l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104». Si tratta dei trasferimenti specifici erogati dallo Stato nel corso del 2020 e del 2021 per fronteggiare specifiche esigenze di spesa, sempre legate all'emergenza sanitaria. Come ha precisato la Ragioneria generale dello Stato, nella Faq n. 43 del 31 gennaio 2022, quest'ultime sono utilizzabili salvo che i Ministeri competenti che le hanno erogate non abbiano emanate specifiche disposizioni in merito.
Inizia così l'articolo di Stefano Baldoni dal titolo Risorse dei fondi Covid utilizzabili anche nel 2022.
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