E' competente il giudice amministrativo a decidere una controversia relativa agli atti con i quali una Regione ha revocato i componenti del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica della medesima Regione. La decisione della Regione, infatti, di revocare tre membri del consiglio di amministrazione della partecipata per sostituirli con altri (compreso il presidente) non appare di suo riducibile ad una mera vicenda di carattere infra-societario, ma è piuttosto espressione di una valutazione squisitamente pubblicistica (anche se poi troverà esplicazione in attività iure privatorum), di uso del potere discrezionale della pubblica amministrazione e dunque di cura di quegli interessi pubblici che, istituzionalmente, fanno capo a quella amministrazione pubblica. È dunque un atto amministrativo vero e proprio.
Il potere di nomina (e quindi di revoca) dei componenti del consiglio di amministrazione esula dalla vicenda societaria in quanto tale, e si risolve piuttosto in un atto amministrativo, prodromico a quella, sul quale il giudice ordinario non può avere competenza perché di suo non concerne o meglio non tocca altrui diritti soggettivi, e dunque chiamato a decidere dell'impugnazione può essere solo il giudice amministrativo.
Consiglio di Stato, Sez. V, 7/9/2017 n. 4248 (dirittodeiservizipubblici.it)
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