Il consigliere comunale può accedere a qualsiasi documento ed atto amministrativo dell'Ente, anche se ha natura riservata, in virtù del combinato normativo disposto dagli articoli 10 comma 1 e 2 e 43 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 22 comma 1 lettere a) e d) della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il diritto politico in questione è collegato al mandato pubblico che il consigliere svolge nell'Ente locale ed è direttamente funzionale all'espletamento delle funzione pubblica volta a curare l'interesse della comunità locale di cui l'amministratore ha la rappresentanza esponenziale. Per l'effetto, gli uffici comunali non possono rimanere silenti o negare espressamente l'accesso ai loro atti, motivando genericamente ed illegittimamente che tale scelta è determinata dal rischio di paralisi dell'intero ufficio con gravi ripercussioni sull'attività amministrativa. Tanto più se, come nel caso di specie, l'istanza del consigliere indichi puntualmente gli atti oggetto della richiesta. Lo ha ribadito con forza il Tar per la Basilicata, sezione I, sentenza n. 564 del 3 agosto 2017.
Inizia così l'articolo di Alberto Ceste dal titolo Il consigliere comunale può accedere a qualsiasi atto amministrativo ma lo deve indicare puntualmente pubblicato sul
Sole 24 Ore del 07/09/2017.
Qui il link alla sentenza del Tar per la Basilicata, sezione I, n. 564 del 3 agosto 2017.
In argomento si veda anche il recente parere del avente ad oggetto Richiesta di accesso agli atti del protocollo generale da parte di un consigliere comunale.
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