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lunedì 6 febbraio 2017

I diritti di rogito dei segretari

Si manifestano forti contrasti tra la magistratura del lavoro e le sezioni di controllo della Corte dei Conti sulla possibilità di erogare i diritti di rogito ai segretari di fascia A e B (che ricordiamo essere considerati compresi nella dirigenza pubblica) nei comuni privi di dirigenti. Invece, si deve considerare acquisito che questi compensi spettano ai segretari di fascia C, cioè quelli che non sono compresi nella dirigenza. Ed ancora che essi non spettano nei comuni con i dirigenti. Ed inoltre che il nuovo tetto è fissato in 1/5 del trattamento economico annuo dei segretati. Ed infine che, fino alla introduzione di scelte diverse da parte del nuovo contratto nazionale, essi devono essere corrisposti per la intera quota incassata dall’ente. Sono queste le indicazioni che è possibile fornire attualmente sulla erogazione di questi compensi.

LE SENTENZE
Il diritto alla percezione di questi compensi da parte dei segretari di fascia A e B neo comuni privi di dirigenti è stato fissato dalle seguenti sentenze di giudici di lavoro: Brescia n. 1486/2016; Busto Arsizio n. 307/2016: Milano n. 1359/2016 e in diversa composizione n. 2516/2016; Taranto n. 3269/2016 e Verona n. 23/2017. Anche se in modo indiretto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 consente la erogazione dei diritti di rogito ai segretari dei comuni privi di dirigenza, ivi compresi i segretari che sono inquadrati nelle fasce A o B.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo I diritti di rogito dei segretari.
Nell'apposita sezione del blog tutti gli approfondimenti sul tema.

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