È costituzionalmente illegittimo il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione, imposto alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015.
Lo ha sancito la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 22 dicembre 2015 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.
Inizia così l'articolo di Giovanni G.A. Dato pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo No al blocco delle assunzioni per ritardi nei pagamenti: sotto la lente la decisione della Consulta.
In argomento si vedano i precedenti post:
Nessun commento:
Posta un commento