E' possibile escludere dal limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 la spesa per il personale di polizia locale a tempo determinato finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada?
La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Liguria, con la deliberazione 26 del 23/03/2016, ha ricordato che il comma 5 bis dell’articolo 208 del codice della strada prevede espressamente che una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazione del codice della strada possa “anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”.
Tale norma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia locale.
Di conseguenza, anche le assunzioni stagionali disciplinate dall’articolo 208, comma 5-bis d.lgs. 285/1992 sono assoggettate all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
Qui il link alla deliberazione della Corte dei Conti Liguria n. 26/2016.
Di diverso avviso, invece, la posizione precedentemente espressa dalla sezione Toscana nella deliberazione n. 10/2012 e dalla sezione Emilia-Romagna nella deliberazione n 130/2015.
In argomento si veda il precedente post Le assunzioni nella polizia locale.
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