Il collega Luca Costantini segnala che la Corte dei Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 11/2016, si è pronunciata sul divieto di cui all’art. 5, comma 5 DL 78/2010. La norma prevede che “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”.
Queste le conclusioni della Corte dei Conti:
“La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’ art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia”.
Qui il link alla deliberazione integrale.
Qui il link ai successivi post Incarichi gratuiti per i titolari di cariche elettive: un esempio di direttiva del Segretario Generale e Per i professionisti fare politica è una «colpa»: o rinunciano alla carica o all'attività con le Pa.
Qui il link ai successivi post Incarichi gratuiti per i titolari di cariche elettive: un esempio di direttiva del Segretario Generale e Per i professionisti fare politica è una «colpa»: o rinunciano alla carica o all'attività con le Pa.
Mi capita raramente di trovarmi in così completo disaccordo; E' vero che sono vecchio e stanco ma allora mi mandino in pensione;
RispondiElimina"Va evidenziato che il dispositivo normativo de qua persegue una duplice finalità: di contenimento dei
costi per le pubbliche amministrazioni [MIA MAMMA MI DICEVA: PENSI DI ESSERE VESTITO D'ANGIOLO? QUANDO MI ILLUDEVO PER COSE MOLTO PIU' PLAUSIBILI DI QUESTA], e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di
cariche elettive [SOLO AD ALCUNI TITOLARI: QUELLI SUSCETTIBILI, PER LA LORO PROFESSIONIE, DI ESSERE INCARICATI DALLA P.A]-. Corollario di questa duplice ratio normativa è il disincentivo sia per i rappresentanti
dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente [TRADOTTO: IL DISINCENTIVO A FARE IL LORO LAVORO], sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l’amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall’ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta [TRADOTTO A RIDURRE LA PLATEA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'INCARICO, CON IL CHE SI RAGGIUNGE EVIDENTEMENTE LO SCOPO DI CONTENERE I COSTI] ".