Di seguito l'orientamento espresso dall'ANAC in data 5 marzo 2015 (n.9), in ordine alla possibilità che l'ente locale nomini come Responsabile della prevenzione della corruzione un soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione.
"L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione conferito ad un soggetto in posizione di comando e per un periodo di tempo limitato, in una città metropolitana, provincia, comune, ovvero in una forma associata dei medesimi enti può essere affidato, ad un soggetto diverso dal Segretario comunale, nei limiti in cui il provvedimento di attribuzione dell’incarico sia adeguatamente motivato sia sotto il profilo della scelta di individuare un soggetto esterno sia sotto il profilo del riconoscimento al soggetto incaricato della necessaria autonomia e indipendenza, rappresentando tale ipotesi una deroga ai disposti dell’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 e al principio di stabilità che connota tale funzione".
Due righe di commento
Verrebbe da dire che siamo reduci dal Carnevale più che dalla Santa Pasqua. In Italia continua il suo cammino imperterrito un DDL di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione che tende a minare sia il principio dell'autonomia ed indipendenza, sia quello della stabilità dei Segretari comunali (per i quali si sancisce addirittura l'abolizione) e della dirigenza di ruolo in generale. Il tutto avviene per espressa volontà del Governo che continua ad affermare la sua assoluta volontà di lottare contro la corruzione. In un precedente post, avevo espresso il desiderio, rimasto tale, che in una trasmissione televisiva fosse formulata a Cantone una domanda volta a conoscere la sua opinione sulla coerenza tra l'abolizione dei Segretari comunali e l'affermazione di voler combattere la corruzione.
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