No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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martedì 25 ottobre 2016

Il divieto di reformatio in peius per i Segretari comunali non si applica agli incarichi conferiti prima del 1 gennaio 2014 (Tribunale di Lanosei sentenza n. 20 del 11/10/2016)

In tema di abolizione del divieto di reformatio in peius, la circolare del Ministero dell’Interno n. 3636/2014 deve ritenersi applicabile ai soli passaggi di carriera avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità abrogativa, cioè per i soli rapporti perfezionati con una nomina e un’accettazione successiva al 1° gennaio 2014.
Sono queste le conclusioni cui giunge il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanosei, che con sentenza n. 20 del 11/10/2016.
La predetta interpretazione era stata sin da subito ritenuta la più corretta dalla Segreteria Nazionale dell'UNSCP che aveva invitato una nota al Ministero dell'Interno invitando a rivalutare il contenuto della circolare.


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