Ricerca-amministrativa.it ha massimato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1663 del 8 aprile 2014, che si occupa sia del diritto di accesso agli atti amministrativi sia della conseguenze derivanti dalla mancanza nelle deliberazioni dei preventivi pareri richiesti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000.
Quanto al diritto di accesso la sentenza si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali in ordine all'onere per il richiedente di individuare il documento richiesto ed all'impossibilità di utilizzare lo strumento dell'accesso per esercitare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato.
Anche in ordine all'assenza dei pareri preventivi, la sentenza si adegua ad un costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale i pareri previsti per l'adozione di deliberazioni comunali non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni stesse.
"I pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 256), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888)".
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