Un Comune ha chiesto l’avviso del Ministero in ordine all'eventuale sussistenza della esimente di cui all'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'ipotesi di una lite promossa da un consigliere comunale nei confronti dell’ente per il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di un sinistro occorso nei locali della sede comunale, al termine di una seduta dell’organo consiliare.
Il comma 1, n. 4, del menzionato art. 63 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia".
La giurisprudenza ha chiarito che la ratio dell’incompatibilità in parola risiede nell'esigenza che l’amministratore locale eserciti le funzioni istituzionali in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall'intento di tutelare il proprio interesse personale contrapposto a quello dell’ente (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 4 maggio 2002, n. 6426).
Il successivo comma 3 della norma precisa che l’ipotesi di che trattasi "non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato".
Il Ministero dopo aver ripercorso gli indirizzi giurisprudenziali in materia, ha affermato che "la fattispecie oggetto del presente quesito non risulta inquadrabile in nessuna delle ipotesi analizzate dalla giurisprudenza e si presenta di non agevole soluzione, atteso che il fatto che ha dato origine al contenzioso (il sinistro occorso) si sostanzia in un evento del tutto occasionale ed accidentale.
Nel ricercare la soluzione più adatta al caso concreto, si rende, quindi, necessario procedere, tenendo conto, da un lato, della ratio della norma e, dall'altro, dei principi ricavabili dalle pronunce sopra richiamate.
In tal senso, considerato che la finalità dell’incompatibilità disciplinata dal citato art. 63, comma 1, n. 4), è quella di evitare situazioni di conflitto tra l’interesse personale dell’amministratore e gli interessi pubblici facenti capo all'istituzione locale e considerato altresì che nella giurisprudenza che ha trattato la nozione di “fatto connesso all'esercizio del mandato” è costante il riferimento alla necessità che esso sia comunque collegato agli interessi della collettività, si ritiene che, nella fattispecie, non sia configurabile l’esimente di che trattasi.
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