Entrerà in vigore l’11 aprile 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 che detta le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20).
Il sistema di conservazione garantisce l'accesso, l'autenticità', l'integrità', l'affidabilità', la leggibilità' e la reperibilità' dei documenti e dei fascicoli informatici conservati, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.
Con il presente decreto si superano le ambiguità in ordine alla conservazione dei documenti, cosa che darà maggiore certezza anche in ordine alla conservazione degli atti pubblici amministrativi rogati dai Segretari comunali.
Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all'interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del Codice, fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Il regolamento riconosce, infatti, la figura dei certificatori accreditati presso DigitPa.
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