No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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martedì 11 novembre 2014

La nota unitaria delle Organizzazioni Sindacali sulla retribuzione di posizione per i segretari in convenzione

Come preannunciato dal segretario Nazionale dell'U.N.S.C.P. Alfredo Ricciardi nel corso dell'Assemblea Nazionale di Milano, è stata inviata una nota al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito del parere rilasciato dalla Ragioneria dello Stato, sottoscritta da tutti i Sindacati a difesa della retribuzione di posizione nelle convenzioni e che la lettera sarà inviata anche a tutti i Comuni.
Questo il testo della nota:
Le scriventi Organizzazioni Sindacali segnalano con grave allarme che vi sarebbe, da parte di alcuni comuni, un inammissibile tentativo di modificare il trattamento economico dei segretari titolari di sedi convenzionate.
Tale situazione discenderebbe da interpretazioni, evidentemente completamente malintese, di un recente parere della Ragioneria Generale dello Stato in materia.
Si rammenta che in materia di sedi convenzionate sussiste un ordinamento, peraltro prevalentemente normativo e solo in seconda battuta contrattuale, che è univocamente e pacificamente applicato da decenni, sia prima che dopo la cosiddetta riforma Bassanini, dal Ministero dell’Interno (prima della riforma del 1997), poi dalla Agenzia Nazionale dei Segretari e poi di nuovo dal Ministero dell’Interno dopo la intervenuta soppressione dell’Ages nel 2010, nonché da tutti i Comuni d’Italia che abbiano stipulato convenzioni fra loro.
Tale ordinamento, immutato, in materia prevede alcuni semplici e chiarissimi principi:
  1. il segretario può essere titolare di una unica sede di servizio (altri incarichi possono essere solo in regime di “scavalco” o “reggenza”, e hanno una remunerazione a parte);
  2. la seda di titolarità del segretario può essere costituita, oltre che da un unico comune, anche da più comuni uniti a tal fine fra loro in convenzione;
  3. anche in tale ultimo caso la sede è, ovviamente, unica (tanto è vero che vi è un capo convenzione, un solo sindaco che procede alla nomina, una sola retribuzione, ivi inclusa, ovviamente, una sola retribuzione di posizione);
  4. in tutti i casi in cui rileva la popolazione della sede, essendo ovviamente la popolazione di riferimento quella dell’intera sede (e non potrebbe essere diversamente), in caso di convenzione la popolazione è quella complessiva di tutti i comuni convenzionati.
E tale criterio vale naturalmente anche ai fini della retribuzione di posizione, esattamente in applicazione della generale disposizione contrattuale di riferimento, ovvero l’art. 41 del CCNL 16/5/2001. Conseguentemente per le sedi in convenzione il valore della retribuzione di posizione da attribuire è quello derivante dalla popolazione complessiva dell’unica sede.
Vale la pena di evidenziare che la specifica disposizione del citato CCNL del 16.05.2001 relativa alla retribuzione aggiuntiva di convenzione, prevista all’art. 45, non assume affatto alcun valore ostativo a quanto innanzi evidenziato. Al contrario, ne è semmai una riprova.
Infatti, nell’identificare la retribuzione spettante ad un Segretario, prima va individuata la retribuzione di posizione collegata alla sede, disciplinata dal - non a caso precedente - art. 41 e correlata, come detto, alla dimensione demografica dell’ente, e solo poi, se quell’ente è costituito da più comuni convenzione, allora si applica l’art. 45. E per espressa previsione dell’art. 45 la relativa indennità, e cioè la maggiorazione del 25%, si applica anche proprio al valore di retribuzione di posizione che deve essere determinato a monte. Quindi l’una ovviamente non esclude l’altra, anzi “presuppone” l’altra.
A ciò si aggiunge che le disposizioni contrattuali innanzi richiamate non hanno affatto sostituito il sistema di classificazione delle sedi, che non è abrogato dal Contratto Collettivo ma che semmai è pedissequamente seguito dal Contratto stesso, e che è tuttora quello definito dalle tabelle A e B di cui al D.P.R. n. 749/1972, espressamente fatte salve dal D.P.R. n. 465/1997.
E la classificazione delle sedi non è atto contrattuale ma amministrativo, disposto dall’Amministrazione, e cioè dall’Agenzia dei Segretari fino al 2010 e dal Ministero dell’Interno dopo la sua soppressione. E l’Agenzia prima, con tutte le proprie deliberazioni, a partire dalla deliberazione n. 18/9 del 9 ottobre 1998 e poi con tutte le altre che sono seguite sul punto, ha sempre fin da subito, in coerenza col sistema di classificazione ereditato dal preesistente ordinamento, precisato che, relativamente alla soglia demografica delle sedi convenzionate la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni.
Infine, la vigenza di tale ordinamento, cioè del sistema di classificazione delle sedi e quindi anche di quello delle sedi convenzionate è stata perfino esplicitamente riconfermata nella disciplina contrattuale!
E proprio perché il CCNL non aveva potere di intervento in materia tale conferma è avvenuta con un apposito CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 31DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/5/2001, sottoscrittoil 13 febbraio 2007, avente ad oggetto l'interpretazione in forma autentica dell’art. 31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001, “per accertare se, ai fini della determinazione delle fasce professionali, alle quali viene collegata la definizione del trattamento economico del segretario, tale clausola contrattuale attribuisca rilievo esclusivamente alla mera consistenza anagrafica della popolazione, a prescindere dall’adozione di un formale provvedimento di riclassificazione del comune, oppure se sia necessario, a tal fine, la preventiva adozione da parte dell’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di tale provvedimento che prende atto del potere in merito dell’Agenzia”. In tale CCNL esplicitamente si conferma la piena valenza del sistema di classificazione degli enti e dei relativi poteri dell’Agenzia, e si prende esplicitamente atto che il suddetto potere regolamentare dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stato esercitato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale, con la delibera n. 90 del 12.4.2000 e che pertanto “continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel DPR 465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell’ambito della propria competenza istituzionale, dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali”.
E la delibera dell’Agenzia n. 90 del 12.04.2000, di cui il CCCL di interpretazione autentica prende atto confermandone esplicitamente la totale coerenza con la rimanente disciplina contrattuale, statuisce proprio che per le convenzioni di segreteria “la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni”.
Che l’impianto contrattuale e l’ordinamento complessivo siano, in piena armonia fra loro, quelli innanzi evidenziati è talmente certo che in passato se ne è perfino ipotizzata una sua esplicita modifica. In particolare nell’atto di indirizzo relativo al CCNL relativo al quadriennio2006 – 2009 si contemplava “la rimodulazione, in attuazione del predetto principio di omnicomprensività della maggiorazione prevista per il segretario titolare di segretaria convenzionata, fra l'altro prevedendo che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in carriera”. Poiché a tale indirizzo non si è dato seguito (e per inciso non si è dato seguito perché sono state reperite direttamente dalla retribuzione di posizione le risorse per conseguire il pieno allineamento dello stipendio tabellare dei Segretari a quello degli altri dirigenti, obiettivo a cui era strumentale l’ipotizzata rimodulazione), anche qui esplicitamente si conferma che l’ordinamento era ed è rimasto questo, altrimenti non si sarebbe ipotizzato di cambiarlo.
Perfino in un recente Decreto del Ministro dell’Interno del20 febbraio 2013 - adottato peraltro di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze e col Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - in materia di soppressione del fondo di mobilità e correlata riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni, in materia di trattamento economico dei Segretari titolari di sedi convenzionate (valore al quale era collegato il contributo degli enti al fondo di mobilità medesimo, e quindi la correlata riduzione dei trasferimenti) si statuisce esplicitamente “per le sedi di segreteria convenzionata, di tenere conto della somma delle popolazioni residenti nei diversi comuni facenti parte della convenzione”; sicché il Decreto, al suo art. 2 comma 1, dispone esattamente che le percentuali di riduzione “…sono applicate al trattamento economico spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe demografica dell’ente. Nel caso di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa”.
Conclusivamente, il significato delle considerazioni svolte nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, che peraltro essendo in risposta al quesito di un singolo comune può essere stata investita delle più disparate questioni, non può che essere letto alla luce ed in piena coerenza con tali principi, e non può in nessun caso essere addotto a motivazione per violare l’ordinamento, normativo e contrattuale da sempre e tuttora vigente in materia.
Diversamente opinando si dovrebbe intendere che da più di quindici anni si è applicata erroneamente la immutata disciplina normativa e contrattuale di riferimento, si è stipulato un CCNL di interpretazione autentica illegittimo, sono stati adottati centinaia di atti di classificazione errati, attribuiti trattamenti economici errati per anni a centinaia di Segretari, ammessi a svolgere Corsi di Specializzazione soggetti che non ne avevano diritto, ridotti i trasferimenti erariali ai Comuni in modo errato.. insomma un intero sistema ordinamentale risulterebbe completamente sovvertito! Il tutto con evidentissimi profili di enorme responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, a partire dall’Agenzia già soppressa fino al Ministero dell’Interno, sia nella sua funzione di vigilanza sull’Agenzia sia direttamente esso stesso quando ne ha preso ogni funzione dopo la sua soppressione, senza dimenticare tutti gli innumerevoli comuni che in tutti questi anni hanno pacificamente e in piena intesa sia con l’Agenzia che col Ministero dell’Interno applicato l’istituto.

Quindi, nella ferma convinzione che il parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato non osti a quanto sopra ed anzi abbia inteso ovviare a situazioni specifiche che evidentemente si discostavano dal sistema ordinamentale innazi esposto:
-          si invita codesto spett.le Ministero ad adottare ogni iniziativa, con la necessaria urgenza, per evitare qualsivoglia illegittima modifica del trattamento economico, ordinamentale e di carriera connesso alle sedi di segreteria convenzionate, e a confermare in via diretta, ove opportuno anche con apposita circolare, a tutti gli enti la piena valenza dell’ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini, economici, giuridici e di carriera, la popolazione delle sedi di segreteria convenzionate si calcola sempre con riferimento all’intera ed unica sede convenzionata stessa.
-          si invitano altresì tutti i Comuni uniti in convenzione ad astenersi da qualunque illegittima e inaccettabile modifica del trattamento economico del Segretario titolare della sede convenzionata medesima che si discosti da quanto sopra, e ad attenersi rigorosamente agli istituti economici vigenti così come sopra riepilogati.

     U.N.S.C.P.               F.P. CGIL                 CISL F.P.                UIL F.P.L.                DICCAP

Alfredo Ricciardi  Federico Bozzanca   Daniela Volpato  Giovanni Torluccio   Domenico De Grandis

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