Come preannunciato dal segretario Nazionale dell'U.N.S.C.P. Alfredo Ricciardi nel corso dell'Assemblea Nazionale di Milano, è stata inviata una nota al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito del parere rilasciato dalla Ragioneria dello Stato, sottoscritta da tutti i Sindacati a difesa della retribuzione di posizione nelle convenzioni e che la lettera sarà inviata anche a tutti i Comuni.
Questo il testo della nota:
Le scriventi Organizzazioni Sindacali segnalano con grave
allarme che vi sarebbe, da parte di alcuni comuni, un inammissibile tentativo
di modificare il trattamento economico dei segretari titolari di sedi
convenzionate.
Tale situazione discenderebbe da interpretazioni,
evidentemente completamente malintese, di un recente parere della Ragioneria
Generale dello Stato in materia.
Si rammenta che in materia di sedi convenzionate sussiste un
ordinamento, peraltro prevalentemente normativo e solo in seconda battuta
contrattuale, che è univocamente e pacificamente applicato da decenni, sia
prima che dopo la cosiddetta riforma Bassanini, dal Ministero dell’Interno
(prima della riforma del 1997), poi dalla Agenzia Nazionale dei Segretari e poi
di nuovo dal Ministero dell’Interno dopo la intervenuta soppressione dell’Ages
nel 2010, nonché da tutti i Comuni d’Italia che abbiano stipulato convenzioni
fra loro.
Tale ordinamento, immutato, in materia prevede alcuni
semplici e chiarissimi principi:
- il
segretario può essere titolare di una unica sede di servizio (altri
incarichi possono essere solo in regime di “scavalco” o “reggenza”, e
hanno una remunerazione a parte);
- la
seda di titolarità del segretario può essere costituita, oltre che da un
unico comune, anche da più comuni uniti a tal fine fra loro in
convenzione;
- anche
in tale ultimo caso la sede è, ovviamente, unica (tanto è vero che vi è un
capo convenzione, un solo sindaco che procede alla nomina, una sola
retribuzione, ivi inclusa, ovviamente, una sola retribuzione di
posizione);
- in
tutti i casi in cui rileva la popolazione della sede, essendo ovviamente
la popolazione di riferimento quella dell’intera sede (e non potrebbe
essere diversamente), in caso di convenzione la popolazione è quella
complessiva di tutti i comuni convenzionati.
E tale
criterio vale naturalmente anche ai fini della retribuzione di posizione,
esattamente in applicazione della generale disposizione contrattuale di
riferimento, ovvero l’art. 41 del CCNL 16/5/2001. Conseguentemente per le sedi
in convenzione il valore della retribuzione di posizione da attribuire è quello
derivante dalla popolazione complessiva dell’unica sede.
Vale la
pena di evidenziare che la specifica disposizione del citato CCNL del
16.05.2001 relativa alla retribuzione aggiuntiva di convenzione, prevista
all’art. 45, non assume affatto alcun valore ostativo a quanto innanzi
evidenziato. Al contrario, ne è semmai una riprova.
Infatti, nell’identificare la retribuzione spettante ad un
Segretario, prima va individuata la retribuzione di posizione
collegata alla sede, disciplinata dal - non a caso precedente - art. 41 e
correlata, come detto, alla dimensione demografica dell’ente, e solo poi,
se quell’ente è costituito da più comuni convenzione, allora si applica l’art.
45. E per espressa previsione dell’art. 45 la relativa indennità, e cioè la
maggiorazione del 25%, si applica anche proprio al valore di retribuzione di
posizione che deve essere determinato a monte. Quindi l’una ovviamente non
esclude l’altra, anzi “presuppone” l’altra.
A ciò si
aggiunge che le disposizioni contrattuali innanzi richiamate non hanno affatto
sostituito il sistema di classificazione delle sedi, che non è abrogato dal
Contratto Collettivo ma che semmai è pedissequamente seguito dal Contratto
stesso, e che è tuttora quello definito dalle tabelle A e B di cui al D.P.R. n.
749/1972, espressamente fatte salve dal D.P.R. n. 465/1997.
E la
classificazione delle sedi non è atto contrattuale ma amministrativo, disposto
dall’Amministrazione, e cioè dall’Agenzia dei Segretari fino al 2010 e dal
Ministero dell’Interno dopo la sua soppressione. E l’Agenzia prima, con tutte
le proprie deliberazioni, a partire dalla deliberazione n. 18/9 del 9 ottobre
1998 e poi con tutte le altre che sono seguite sul punto, ha sempre fin da
subito, in coerenza col sistema di classificazione ereditato dal preesistente
ordinamento, precisato che, relativamente alla soglia demografica delle sedi
convenzionate la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e
non ai singoli comuni.
Infine,
la vigenza di tale ordinamento, cioè del sistema di classificazione delle sedi
e quindi anche di quello delle sedi convenzionate è stata perfino
esplicitamente riconfermata nella disciplina contrattuale!
E proprio
perché il CCNL non aveva potere di intervento in materia tale conferma è
avvenuta con un apposito CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 31DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/5/2001, sottoscrittoil 13 febbraio 2007, avente ad oggetto l'interpretazione in forma autentica
dell’art. 31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001, “per
accertare se, ai fini della determinazione delle fasce professionali, alle
quali viene collegata la definizione del trattamento economico del segretario,
tale clausola contrattuale attribuisca rilievo esclusivamente alla mera
consistenza anagrafica della popolazione, a prescindere dall’adozione di un
formale provvedimento di riclassificazione del comune, oppure se sia
necessario, a tal fine, la preventiva adozione da parte dell’Agenzia per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di tale provvedimento
che prende atto del potere in merito dell’Agenzia”. In tale CCNL
esplicitamente si conferma la piena valenza del sistema di classificazione
degli enti e dei relativi poteri dell’Agenzia, e si prende esplicitamente atto
che il suddetto potere regolamentare dell’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stato esercitato dal Consiglio
di Amministrazione Nazionale, con la delibera n. 90 del 12.4.2000 e che pertanto
“continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di
classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel DPR
465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell’ambito della propria
competenza istituzionale, dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali”.
E la
delibera dell’Agenzia n. 90 del 12.04.2000, di cui il CCCL di interpretazione
autentica prende atto confermandone esplicitamente la totale coerenza con la
rimanente disciplina contrattuale, statuisce proprio che per le convenzioni di
segreteria “la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata
e non ai singoli comuni”.
Che l’impianto contrattuale e l’ordinamento complessivo
siano, in piena armonia fra loro, quelli innanzi evidenziati è talmente certo
che in passato se ne è perfino ipotizzata una sua esplicita modifica. In
particolare nell’atto di indirizzo relativo al CCNL relativo al quadriennio2006 – 2009 si contemplava “la rimodulazione, in attuazione del predetto
principio di omnicomprensività della maggiorazione prevista per il segretario
titolare di segretaria convenzionata, fra l'altro prevedendo che la convenzione
non produca effetti ai fini della progressione in carriera”. Poiché a tale
indirizzo non si è dato seguito (e per inciso non si è dato seguito perché sono
state reperite direttamente dalla retribuzione di posizione le risorse per
conseguire il pieno allineamento dello stipendio tabellare dei Segretari a
quello degli altri dirigenti, obiettivo a cui era strumentale l’ipotizzata
rimodulazione), anche qui esplicitamente si conferma che l’ordinamento era ed è
rimasto questo, altrimenti non si sarebbe ipotizzato di cambiarlo.
Perfino in un recente Decreto del Ministro dell’Interno del20 febbraio 2013 - adottato peraltro di concerto col Ministro dell’Economia e
delle Finanze e col Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione - in materia di soppressione del fondo di mobilità e correlata
riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni, in materia di trattamento
economico dei Segretari titolari di sedi convenzionate (valore al quale era
collegato il contributo degli enti al fondo di mobilità medesimo, e quindi la
correlata riduzione dei trasferimenti) si statuisce esplicitamente “per
le sedi di segreteria convenzionata, di tenere conto della somma delle
popolazioni residenti nei diversi comuni facenti parte della convenzione”;
sicché il Decreto, al suo art. 2 comma 1, dispone esattamente che le
percentuali di riduzione “…sono applicate al trattamento economico
spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe
demografica dell’ente. Nel caso di segreterie convenzionate la classe
demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di
tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa”.
Conclusivamente, il significato delle considerazioni svolte
nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, che peraltro essendo in
risposta al quesito di un singolo comune può essere stata investita delle più
disparate questioni, non può che essere letto alla luce ed in piena coerenza
con tali principi, e non può in nessun caso essere addotto a motivazione per
violare l’ordinamento, normativo e contrattuale da sempre e tuttora vigente in
materia.
Diversamente opinando si dovrebbe intendere che da più di
quindici anni si è applicata erroneamente la immutata disciplina normativa e
contrattuale di riferimento, si è stipulato un CCNL di interpretazione
autentica illegittimo, sono stati adottati centinaia di atti di classificazione
errati, attribuiti trattamenti economici errati per anni a centinaia di
Segretari, ammessi a svolgere Corsi di Specializzazione soggetti che non ne
avevano diritto, ridotti i trasferimenti erariali ai Comuni in modo errato..
insomma un intero sistema ordinamentale risulterebbe completamente sovvertito!
Il tutto con evidentissimi profili di enorme responsabilità di tutti i soggetti
coinvolti, a partire dall’Agenzia già soppressa fino al Ministero dell’Interno,
sia nella sua funzione di vigilanza sull’Agenzia sia direttamente esso stesso
quando ne ha preso ogni funzione dopo la sua soppressione, senza dimenticare
tutti gli innumerevoli comuni che in tutti questi anni hanno pacificamente e in
piena intesa sia con l’Agenzia che col Ministero dell’Interno applicato
l’istituto.
Quindi, nella ferma convinzione che il parere reso dalla
Ragioneria Generale dello Stato non osti a quanto sopra ed anzi abbia inteso
ovviare a situazioni specifiche che evidentemente si discostavano dal sistema
ordinamentale innazi esposto:
-
si invita codesto spett.le
Ministero ad adottare ogni iniziativa, con la necessaria urgenza, per evitare
qualsivoglia illegittima modifica del trattamento economico, ordinamentale e di
carriera connesso alle sedi di segreteria convenzionate, e a confermare in via
diretta, ove opportuno anche con apposita circolare, a tutti gli enti la piena
valenza dell’ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini,
economici, giuridici e di carriera, la popolazione delle sedi di segreteria
convenzionate si calcola sempre con riferimento all’intera ed unica sede
convenzionata stessa.
-
si invitano altresì tutti i Comuni
uniti in convenzione ad astenersi da qualunque illegittima e inaccettabile
modifica del trattamento economico del Segretario titolare della sede
convenzionata medesima che si discosti da quanto sopra, e ad attenersi
rigorosamente agli istituti economici vigenti così come sopra riepilogati.
U.N.S.C.P. F.P. CGIL CISL F.P. UIL F.P.L.
DICCAP
Alfredo
Ricciardi Federico Bozzanca Daniela Volpato Giovanni Torluccio Domenico De Grandis
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