No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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venerdì 14 novembre 2014

Legittima l'autotutela su procedure concorsuali avviate in violazione dell'art. 34bis del D.lgs. 165/2001 (T.A.R. Campania, n. 5789/2014)

Sulla rivista on line ricerca-amministrativa.it è segnalata la sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 novembre 2014, n. 5789. La sentenza prende in esame un caso in cui è stata sospesa una procedura concorsuale a causa dell'omissione della comunicazione al personale in mobilità prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in mobilità “l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”. E, ai sensi del quinto comma dell’art. 34 bis citato, le assunzioni effettuate in violazione del medesimo articolo sono nulle di diritto. 
L’attività delle pubbliche amministrazioni è rigorosamente vincolata al rispetto delle procedure preventive di monitoraggio previste dall’art. 34 bis citato. Il mancato rispetto della citata normativa legittima dunque la p.a. a intervenire in autotutela, revocando la procedura concorsuale indetta, di fronte all’esigenza non rimediabile di operare per una migliore utilizzazione delle risorse umane ed, in definitiva, per un doveroso contenimento della spesa pubblica.
Qui il link alla sentenza integrale del T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 novembre 2014, n. 5789.

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