No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
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mercoledì 12 marzo 2014

Contratti pubblici in modalità informatica: un incontro a Sezze (Lt) il 27 marzo

Il primo gennaio 2013 entrò in vigore per gli enti l'obbligo di stipulare i contratti pubblici, nella forma pubblica amministrativa, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo quanto previsto dal comma 13 dell’art. 11 del Dlgs. 163/2006.
La norma creò non poche difficoltà interpretative, come può leggersi in questo documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau.

Sulla norma si è pronunciata l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici con Determinazione n. 1 del 13.02.2013 e la Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia (Deliberazioni Lombardia/97/2013/PAR e Lombardia/121/2013/PAR).
Nonostante ciò le incertezze operative rimasero moltissime.
Questa situazione di incertezza ha portato, dopo quasi un anno dall'entrata in vigore della norma, all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata del 5 dicembre, in cui si è approvato un vademecum sull'applicazione della norma.

L'intesa sulla guida sottoscritta da Regioni e Comuni con il benestare del ministero della Funzione pubblica, non ha sciolto tuttavia tutti i nodi. Primo fra tutti quello dei contratti cartacei sottoscritti dopo il primo gennaio, che sono nulli, secondo la legge. Regioni e Comuni hanno quindi chiesto al governo di intervenire con due misure. La prima è quella di una sanatoria che facesse salvi appunto tutti i contratti stipulati su carta dal primo gennaio 2013. La seconda è una proroga (ex-post) dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipula dei contratti elettronici.
Come descritto in un precedente post il Governo è intervenuto con l'art. 6 comma 6 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 (cd "Destinazione Italia"), rendendo pertanto obbligatorio l'uso della forma elettronica dei contratti pubblici amministrativi dal 1 luglio 2014.
Al fine di garantire un confronto tra colleghi, l'Unione Regionale del Lazio organizza il 27 marzo a Sezze (Lt) un primo incontro di formazione, tenuto da segretari comunali particolarmente appassionati della materia, che sono stati tra i primi a redigere i contratti in forma elettronica. Nell'occasione si esamineranno le prassi già attivate e la loro conformità con la guida approvata nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 dicembre scorso. Si tratterà di una giornata di formazione "autogestita" dai Segretari comunali, che si svilupperà attraverso un confronto aperto delle esperienze fino ad ora maturate in materia.
Ulteriori dettagli della giornata di formazione verranno pubblicati in un post successivo.
Il Vicesegretario Vicario Lino Massimi ed il Segretario Provinciale di Rieti Nicola Tedeschi stanno impegnandosi per organizzare un'analoga iniziativa nella provincia di Rieti. Anche di tale iniziativa daremo notizia in un successivo post.

Convegno Legautonomie sui Bilanci degli enti locali per il 2014: pubblicati alcuni interventi

Venerdì 7 marzo, a Firenze, Legautonomie ha riunito gli amministratori ed esperti di finanza locale per fare il punto sui nodi principali che sul piano finanziario e fiscale investono il sistema delle autonomie, fornire indicazioni operative e proposte utili per il confronto istituzionale, e fare una valutazione sulle novità introdotte dal decreto enti locali.
Sul sito di Legautonomie c'è il resoconto e sono pubblicati alcuni interventi del Convegno.
Particolarmente interessante il contributo di Marcello Degni, Scuola nazionale di Amministrazione (SNA), "La strada complessa dell'armonizzazione" dove si può leggere, tra l'altro, in tema di controlli: "Un controllo collaborativo. La questione è emersa in molte delle considerazioni fino ad ora svolte. Ciò che manca e servirebbe moltissimo è una forma di controllo per aiutare l’ente territoriale a risolvere i problemi, ad avere suggerimenti, apporti di esperienza. Le richieste cui si è chiamati a rispondere riguardano invece principalmente adempimenti formali oppure, con grande intensificazione negli ultimi anni, controlli di natura finanziaria, svincolati da ogni confronto: la spesa del personale deve essere inferiore a quella dell’anno precedente; è necessario ridurre quella categoria di spesa corrente di una certa percentuale rispetto ad un anno di riferimento; va fissato un fondo in bilancio pari ad una predefinita percentuale dei residui e cosi via. Questo approccio deresponsabilizza la struttura amministrativa e fa perdere di vista la realizzazione del programma, il conseguimento dell’obiettivo. Dobbiamo ribaltare la metodologia. Il controllo sia interno che esterno, e penso principalmente alla corte dei conti, deve essere spostato sul risultato. Le norme già esistono, anche ridondanti in molti casi. Si tratta di renderle effettive, adeguando comportamenti e strutturando relazioni e basi informative in modo adeguato".

martedì 11 marzo 2014

Inizia alla Camera l'esame del progetto di legge n. 65 teso al sostegno e valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani

È stato calendarizzato per domani mercoledì 12 marzo l'avvio dell'iter del disegno di legge Realacci ed altri sui piccoli Comuni e lo sviluppo delle zone montane e rurali (Atto Camera n. 65).
Le commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) inizieranno l'esame del disegno di legge "misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali".
Secondo quanto riportato dal sito dell'UNCEM "con ogni probabilità, la prima seduta della prossima settimana disporrà una serie di audizioni di portatori di interesse e soggetti interessati".

Per completezza si ricorda che nel DDL Delrio sono inserite norme riguardanti gli organi dei piccoli comuni, che ampliano il numero degli amministratori degli enti più piccoli. Nella seduta del 04/03/2014 della 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, che sta esaminando in sede referente il DDL Delrio, il senatore FORNARO (PD) ha richiamato l'attenzione sul fatto che, ove il disegno di legge non fosse approvato per tempo, in occasione delle prossime elezioni amministrative si applicherebbe il decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale il numero dei consiglieri comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti è ridotto a sei. Propone, quindi, che la norma di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), sia esaminata separatamente, al fine di non arrecare un pregiudizio alla rappresentatività degli organi sottoposti a rinnovo.
Un appello nella stessa direzione è stato predisposto anche dall'ANCI.
Qui ulteriori informazioni sul DDL Delrio e sulla netta contrarietà allo stesso da parte dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. 

lunedì 10 marzo 2014

In tema di legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza (Cons. St. sent. n. 593/2014)

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 593 del 7 febbraio 2014, ha confermato il proprio indirizzo in tema di legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza.

Secondo tale consolidato indirizzo i consiglieri comunali sono legittimati a ricorrere avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello ius ad officium, (ex pluribus Cons. di Stato, sez. IV, 02/10/2012, n. 5184; Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122, Cons. St., sez. I, 30 luglio 2003 n. 2695).

In particolare, si ritiene che vi sia legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (ex pluribus T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2013, n. 2388).

In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sia titolare (ex pluribus Cons. di Stato, sez. V, 19/04/2013 n. 2213).
Come rilevato da consolidata giurisprudenza la giurisdizione amministrativa non è strutturata come giurisdizione di diritto oggettivo: essa non concerne un astratto sindacato sulla legalità dell'azione dei pubblici poteri, ma è giurisdizione di diritto soggettivo, richiedendosi, per la sua attivazione la sussistenza di un interesse personale prima che attuale, e ciò sin dalla istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato con legge n.5992 del 1889 (Cons. di Stato sez. V n. 826 del 19.2.2007).


Il giudizio amministrativo, di regola, è diretto alla risoluzione di controversie intersoggettive e non tra organi o componenti di organi di una stessa Amministrazione o Ente, sicché solo quando si concretizza un contrasto interno qualificato in ragione della lesione di un interesse personale rilevante per l'ordinamento può dirsi sorta una posizione qualificata ed idonea a stimolare la funzione giurisdizionale, in quanto capace di rilevare all'esterno".

Elezioni Amministrative 2014 – Documento ANCI Lombardia sulla composizione liste elettorali, Consigli comunali e Giunte comunali

In previsione delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio p.v. Anci Lombardia ha predisposto una nota in tema di composizione delle liste elettorali, dei Consigli comunali e delle Giunte Comunali.

Il documento è stato redatto secondo la normativa vigente al 6 marzo 2014, senza considerare quanto previsto nell’AS1212 (DDL “Delrio”) non ancora approvato dal Parlamento e all'esame della 1° Commissione del Senato.

domenica 9 marzo 2014

Il DL 16/2014 cambia la disciplina della relazione di fine mandato

Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato il 6 marzo in Gazzetta Ufficiale, modifica la disciplina, proroga i termini per la presentazione della relazione di fine mandato e modifica la tempistica degli adempimenti.


In breve, l'art. 11 del DL 16/2014:
  • stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e non più entro il novantesimo giorno come era invece previsto dall’articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificando il citato articolo;
  • entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  • scompare dalla norma definitivamente l'obbligo di trasmissione al Tavolo tecnico interistituzionale, peraltro non ancora istituito, che avrebbe dovuto redigere un rapporto sulla relazione da pubblicare sul sito internet dell'ente;
  • entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione dell’organo di revisione dell'ente locale sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Il Testo dell'art. 11 del DL 16/2014
Art. 11  Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
  1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
    "2. La relazione di fine mandato, redatta  dal  responsabile  del servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve risultare certificata dall'organo di revisione  dell'ente  locale  e, nei tre giorni successivi la relazione  e  la  certificazione  devono essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine  mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione  dell'ente locale, con l'indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
3. In caso di scioglimento anticipato del  Consiglio  comunale  o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione  di  fine legislatura sono pubblicati in  fine  sul  sito  istituzionale  della provincia o del comune entro e non oltre i  sette  giorni  successivi alla data  di  certificazione  effettuata  dall'organo  di  revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di  trasmissione  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

Osservazioni critiche sulla procedura di nomina dei Revisori degli enti locali

Il nuovo sistema di estrazione dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, introdotto con Decreto del Ministero dell’Interno 15.02.2012, n. 23, presenta aspetti procedurali non sempre in linea con i principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa. 
In un articolo del collega Adriano Marini dal titolo Brevi riflessioni critiche sulla nuova procedura di estrazione e nomina dei Revisori degli enti locali, pubblicato su Gazzetta Amministrativa n. 2/2013, si evidenziano gli aspetti del sistema non propriamente ispirati a principi di razionalità e snellezza delle procedure amministrative.
"In luogo di un unico soggetto ed un'unica procedura (Delibera di nomina da parte del Consiglio Comunale/Provinciale) è stato ora introdotto l'intervento di due enti (Prefettura e Comune) di due distinte procedure (sorteggio e delibera consiliare) senza che nessuno dei due soggetti svolga realmente un ruolo attivo".

venerdì 7 marzo 2014

Lino Massimi ed Elena Palumbo nominati vicesegretari dell'Unione del Lazio

Durante il XX Congresso Nazionale c’è stata la ratifica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del nuovo Statuto, definitivamente adottato dal Consiglio Nazionale in data 7 dicembre 2013.
L’art. 29, comma 3, del nuovo Statuto prevede che il Segretario Regionale “procede alla designazione di un Vicesegretario con funzione vicarie e di un Vicesegretario responsabile dell’organizzazione”.
Tenuto conto anche delle indicazioni emerse nell'assemblea sindacale dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - Unione Regionale del Lazio – tenutasi il giorno 18 dicembre 2013 a Valmontone, il Segretario Regionale del Lazio ha nominato Lino Massimi, Segretario in servizio presso la Segreteria convenzionata di Contigliano ed Antrodoco (RI), Vicesegretario Vicario ed Elena Palumbo, Segretario in servizio presso il Comune di Aprilia (Lt) Vicesegretario Responsabile dell’organizzazione.
Ai due nuovi Vicesegretari gli auguri di buon lavoro.

giovedì 6 marzo 2014

Legge 21 febbraio 2014 n. 9 (Destinazione Italia): nuove disposizioni in tema di forma dei contratti d’appalto

L'art. 6 comma 6 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 è intervenuto in tema di forma dei contratti d’appalto 
L'articolo 6 del decreto proroga l'entrata in vigore della disposizione del Codice appalti (articolo 11, comma 13), che prevede che i contratti pubblici siano sottoscritti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatizzato. 
In questo modo l'obbligo previsto dal decreto 179/2012, slitta al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e al primo gennaio 2015 per i contratti stipulati in forma di scrittura privata. Vengono fatti salvi gli accordi e i contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2013 in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche, fino alle date in cui la stipula con le predette modalità diventa obbligatoria. 

La Corte dei Conti sull'attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale

Pubblicata sul sito della Corte dei Conti la relazione tenuta dal presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, di fronte alla Commissione parlamentare sul federalismo fiscale, riguardante l'attuazione e le prospettive del federalismo fiscale.

Nella parte della relazione relativa al "Federalismo e pressione fiscale" si può leggere:
"Nel percorso di attuazione del federalismo, l’esigenza di un coordinamento fra i diversi livelli di governo ha trovato una significativa espressione nel tentativo di conciliare autonomia impositiva degli enti territoriali e pressione fiscale complessiva. 
In tale direzione erano stati indirizzati i provvedimenti che, a partire dal 2009, hanno regolato la transizione al federalismo: dalla legge delega ai decreti legislativi attuativi del federalismo comunale e di quello regionale e provinciale. Ma i risultati conseguiti sono stati diversi: non solo non si trovano tracce di compensazione fra fisco centrale e fisco locale, ma, anzi, di pari passo con l’attuazione del federalismo fiscale, si è registrata una significativa accelerazione sia delle entrate di competenza degli enti territoriali sia di quelle dell’amministrazione centrale. 
Le prime, in particolare, nell’arco di un ventennio hanno consolidato una performance che si segnala per un balzo di quasi cinque punti in termini reali, con un incremento dell’ordine del 130 per cento. La forza trainante sulla pressione fiscale complessiva, cresciuta dal 38 per cento al 44 per cento, appare imputabile per oltre i 4/5 alla dinamica delle entrate locali. La quota delle entrate locali su quelle dell’intera pubblica amministrazione si è più che triplicata (dal 5,5 per cento del 1990 al 15,9 per cento del 2012). 
Le evidenze quantitative, insomma, sembrano testimoniare una mancanza di coordinamento fra prelievo centrale e locale, sconfinata nell'aumento della pressione fiscale complessiva a causa di una sorta di “effetto combinato”: lo Stato centrale che taglia i trasferimenti ma lascia invariato il prelievo di sua competenza; gli enti territoriali che, per sopperire ai tagli dei trasferimenti, aumentano le aliquote dei propri tributi, a volte anche più dell’occorrente".

Fassino scrive a Renzi: ecco la piattaforma degli obiettivi Anci

Presentati i “temi strategici” su cui i sindaci definiranno una vera e propria “piattaforma di proposte per l’autonomia comunale, su cui attivare il confronto con il governo, con l’obiettivo di acquisire significativi risultati nel corso dei prossimi mesi”.
Qui il link alla lettera scritta da Fassino a Renzi.

mercoledì 5 marzo 2014

L'ANAC pubblica la metodologia per l’attività di vigilanza e controllo sull’attuazione della delibera n. 77/2013

E’ stata pubblicata sul sito istituzionale la metodologia che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) seguirà per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo sull’attuazione della delibera n. 77/2013 relativa all'attestazione dell’assolvimento di alcuni specifici obblighi di trasparenza.
La metodologia è stata definita dall’Autorità con l’obiettivo di standardizzare le modalità di verifica sui siti istituzionali e sulle attestazioni degli OIV (o di strutture analoghe) e rendere comparabili i risultati dell’attività di vigilanza e controllo svolta.
Nella metodologia si chiarisce che "tenuto conto dell’elevata numerosità dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicazione, dei costi connessi alla verifica e delle limitate risorse a disposizione dell’Autorità, l’attività di vigilanza e controllo si concentrerà su un numero limitato di soggetti, individuati anche tramite il ricorso a procedure di campionamento che consentano di includere nel campione soggetti presenti sull’intero territorio nazionale e di diverse dimensioni
L’obiettivo è quello di selezionare un campione di amministrazioni/società/enti, che non ha la pretesa di essere statisticamente rappresentativo, bensì soltanto indicativo dell’universo di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle norme in materia di pubblicazione dei dati".
La metodologia è disponibile al seguente link .

martedì 4 marzo 2014

Il giudice ordinario decide le controversie riguardanti il trattamento economico spettante agli amministratori locali (Cons. St. sent. n. 922/2014)

Quale giudice è competente rispetto alle controversie concernenti il trattamento economico spettante ai consiglieri e agli amministratori comunali?

Con la sentenza n. 922 del 26 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere in questi casi la giurisdizione del giudice ordinario.
Questa la motivazione:
"I consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l’amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l’erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificata nell'importo (cfr. articolo 82, T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 225 del 2010).
La ricorrenza di tali presupposti comporta che il titolo dedotto in giudizio dagli interessati ha il carattere e si configura come un diritto soggettivo, non occorrendo che per la sua sussistenza sia esercitato alcun potere discrezionale da parte dell’ente di appartenenza.
In tali sensi si è anche espressa la suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Sez. Un. 9 aprile 2008, n. 9160)".

In 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato cambia il relatore al DDL Delrio

Come preannunciato in un precedente post, è ripreso nella 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede referente, l’esame del DDL Delrio “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1212).

L’ordine del giorno dei lavori della Commissione per la questa settimana prevedeva che oggi 4 marzo i lavori della Commissione, in Plenaria, fossero dedicati all'esame del DDL Delrio.

La Presidente Anna Finocchiaro ha comunicato di aver designato il senatore RUSSO (PD) quale nuovo relatore, poiché il senatore PIZZETTI (PD) è stato nominato sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

Ulteriori informazioni sulla seduta al seguente link.

L'inchiesta di Repubblica.it: Sindaci in trincea

Il "governo dei sindaci" riaccende i riflettori sulla figura dell'amministratore locale, primo punto di riferimento per i cittadini ormai esasperati dalla crisi e dalla burocrazia. Non c'è solo la criminalità organizzata a minacciare i municipi, sono ormai centinaia gli episodi di violenza commessi da persone comuni.
In un'inchiesta di Repubblica.it si evidenzia come le amministrazioni locali siano ora "sotto tiro" su molteplici fronti, sono diventati il potere più prossimo sul quale scaricare tensioni e rabbia.
Da leggere nell'inchiesta, con particolare attenzione, il pezzo di Concita De Gregorio "Hanno ucciso il mestiere più bello".

Gli incarichi dirigenziali al Segretario comunale

Da qualche giorno è stato pubblicato sulla rivista giuridica "Diritto.it" un articolo di Pasquale Russo dal titolo “Il conflitto d’interessi nella funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della direzione dei controlli interni negli enti locali”. Nell’articolo si esamina la problematica riguardante la compatibilità di incarichi dirigenziali aggiuntivi attribuiti al Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, con le nuove attribuzioni al Segretario in materia di anticorruzione e controlli.  L’articolo 97, comma 4, lett. d) del TUEL, nell’autorizzare gli enti locali ad attribuire – mediante norme statutarie o regolamentari o provvedimenti sindacali – funzioni aggiuntive al Segretario comunale, consente, senza limiti prestabiliti, l’attribuzione ad esso di funzioni dirigenziali.
La problematica è stata esaminata anche dalla collega Silvia Salvai, in un articolo dal titolo “Gli incarichi dirigenziali al Segretario Comunale.
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P.s.
Il post si sarebbe dovuto concludere qui, ma la citazione della collega Silvia Salvai, mi impone una breve digressione.
Durante il corso SEFA 2010 era presente un nutrito “gruppo laziale”, al quale si associarono durante le settimane di permanenza a Via Veientana (sede del corso) diversi colleghi, provenienti da altre regioni. Il “Gruppo laziale” si allargò principalmente con colleghi, toscani, calabresi, lombardi e piemontesi, creando tra tutti i componenti del gruppo una forte sintonia ed amicizia. Le settimane del corso trascorrevano velocemente e piacevolmente: alle lezioni in aula seguivano “impegni istituzionali” con calendario settimanale che prevedeva la visita all’enoteca Palatium, la visita all’IKEA (imposta da alcune donne del gruppo) con conseguente pizza, la classica cena al Casale a base di maialino.
Il “Gruppo laziale integrato” aveva poche certezze, oltre all’affetto tra i suoi componenti. Le certezze erano principalmente due: 1) avevamo chi durante le settimane ci guidava per affrontare la vita con “un approccio culturale diverso” (Grazia); 2) avevamo un modello di serietà da seguire per la presenza in aula, anche se in questo purtroppo non tutti si dimostrarono brillanti. Il modello da seguire in aula era appunto Silvia Salvai, per la serietà e per l’attenzione che riusciva a dimostrare durante le lezioni.

A tutti i componenti il “Gruppo laziale allargato” (per brevità gruppo a c.d.c.) un grande abbraccio ed un commosso ringraziamento per i piacevoli ricordi.

domenica 2 marzo 2014

Le nuove fattispecie di responsabilità erariale emergenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi

Pubblicato sulla rivista Amministrativ@mente un interessante studio dal titolo La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti e le esimenti – Le nuove fattispecie di responsabilità erariale emergenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi (di Fabrizio Cerioni, Sostituto Procuratore Generale presso la Procura della Corte dei Conti per la Lombardia.) 

Questo il sommario:
1. Definizione della corruzione; 2. Gli effetti patologici della corruzione; 3. Le legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 4. La centralità della prevenzione e l’adozione del piano anticorruzione da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione; 5. Le responsabilità erariali per i danni patrimoniali, da tangente, da disservizio e all’immagine del “dirigente preposto alla prevenzione della corruzione”; 6. Il danno erariale per la corresponsione di compensi in presenza atti di conferimento di incarichi pubblici nulli a soggetti in situazioni di “inconferibilità” o “incompatibilità”; 7. Fattispecie specifiche di danno nel “decreto sulla trasparenza amministrativa”; 8. La nuova configurazione della “fattispecie generale” del danno all’immagine; 9. Il sequestro conservativo per la tutela del diritto al risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione; 10. Le esimenti generali e quelle specifiche previste dalla normativa anticorruzione; 11. Considerazioni conclusive.

L'esame del DDL Delrio nel calendario dei lavori della 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato

Riprende nella 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede referente, l’esame del DDL Delrio “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1212).

L’ordine del giorno dei lavori della Commissione per la settimana prossima prevede che da martedì 4 marzo i lavori della Commissione, in Plenaria, saranno dedicati all’esame del DDL Delrio.
Si ricorda che nel DDL Delrio vi è una norma molto contestata relativa ai Segretari delle unioni dei Comuni che prevede, all’art. 21 l’introduzione, dopo il comma 5-bis dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000, del seguente comma: « 5-ter. Il Presidente dell’unione dei comuni può avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni»
In un precedente post abbiamo dato notizia della proclamazione dello stato di agitazione sindacale da parte della Segreteria Nazionale dell'U.N.S.C.P., che ha redatto un documento di forte contrarietà alla norma riguardante i Segretari delle Unioni.

La Commissione riprenderà l’esame del DDL Delrio dopo che sullo stesso sono stati proposti circa 3.000 emendamenti, alcuni dei quali riguardanti proprio l’art. 21 nella parte in cui detta la disciplina riguardante i segretari delle Unioni.


Al seguente link è possibile consultare i precedenti post relativi al DDL Delrio, pubblicati su questo blog.

venerdì 28 febbraio 2014

Sentenza del Consiglio di Stato n. 877 del 25/02/2014 sul contratto di Tesoreria e sulla possibilità di stipula di contratti finanziari con istituti finanziari diversi

La questione sottoposta all'esame del Consiglio di Stato concerne la possibilità per l'ente locale di utilizzare le proprie disponibilità finanziarie in modo diverso e maggiore dal semplice riconoscimento dell’interesse corrisposto dal tesoriere sulle somme depositate.

La conclusione cui arriva il Consiglio di Stato con la sentenza n. 877 del 25/02/2014 è la seguente: “Seppure deve ritenersi ammissibile la decisione dell’amministrazione di procedere alla stipula con istituti bancari, diversi dal tesoriere, di contratti di acquisto di titoli o di altri strumenti finanziari, il servizio di tesoreria non implicando in tal senso un diritto di esclusiva in favore del tesoriere stesso e non potendo escludersi che l’ente possa decidere di far fruttare le proprie disponibilità finanziarie in modo diverso e maggiore dal semplice riconoscimento dell’interesse corrisposto dal tesoriere sulle somme depositate (tali questioni peraltro non essendo neppure oggetto di effettiva controversie), non può tuttavia consentirsi che l’investimento avvenga, come nel caso di specie, attraverso la stipulazione di un contratto di deposito a termine, e cioè facendo fruttare le proprie finanze sostanzialmente attraverso le stesse modalità e nelle stesse forme del servizio di tesoreria, sovrapponendosi sostanzialmente a quest’ultimo e privando il tesoriere delle legittime aspettative sopra delineate (direttamente ed unicamente legate proprie alla svolgimento del servizio di tesoreria)”.

giovedì 27 febbraio 2014

Come inviare i link ai codici di comportamento all’Autorità

L'Autorità Anticorruzione ha comunicato sul proprio che "per motivi organizzativi, si avverte che i link ai codici di comportamento dovranno essere inviati all’Autorità da email semplice (no pec) esclusivamente all’indirizzo e-mail: codicicomportamento@anticorruzione.it"

mercoledì 26 febbraio 2014

Circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle modifiche all'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari

In un precedente post sono state illustrate le novità in vigore dal 1 gennaio 2014 in ordine alle imposte di registro ipotecaria e catastale.
In quella sede si era evidenziato che "dal primo gennaio sono in vigore le nuove imposte di registro, catastale, ipotecaria ed Iva, sui trasferimenti immobiliari (in proposito può vedersi lo Studio n. 1011-2013/T prodotto dal Consiglio Nazionale del Notariato). Le nuove imposte si applicano quando le Pubbliche Amministrazioni, acquistano a titolo oneroso beni immobili, anche se l’atto conclude una procedura espropriativa".
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 si è espressa sulle modifiche all'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, dell’art. 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23.

martedì 25 febbraio 2014

A Boville Ernica il 28 febbraio giornata di formazione sulla Legge anticorruzione

A Boville Ernica, bellissimo borgo ciociaro, il 28 febbraio si terrà una giornata di formazione dal titolo "La L. 190/12 il contrasto alla corruzione nella p.a.".
Salgono in cattedra due valenti colleghi, Mara Romano, Segretario Comunale presso il comune di Lariano (RM) e Mauro Andreone, Segretario Generale presso la segreteria convenzionata di Boville Enica e Campoli Appennino (Fr).
Allegato il
programma della giornata di formazione.
Il lavori saranno aperti dal saluto del Sindaco del Comune di Boville Ernica Piero Fabrizi.
La partecipazione è gratuita, ma occorre la preventiva conferma della partecipazione a causa dei posti limitati al seguente indirizzo email: sindaco@comune.boville-ernica.fr.it

Approfittando dell'evento, ho provveduto a modificare l'immagine di copertina del blog. In pochi sono a conoscenza che a Boville Ernica c'è un'opera di straordinaria bellezza ed importanza: l'Angelo di Giotto, un’opera unica per la storia dell’arte pittorica e del mosaico italiano.

XX Congresso U.N.S.C.P.: i contenuti dell'intervento dell'Unione del Lazio

Dopo qualche minuto dalla pubblicazione da parte di Grazia Trabucco della foto durante il mio intervento al XX Congresso U.N.S.C.P., il mio collega fraterno Franco Loi mi ha mandato un sms dal seguente tenore "Ho visto la foto dell'intervento... si, ma cosa hai detto?". Non avendo ricevuto risposta, perchè tramite sms mi sembrava estremamente difficile soddisfare la sua richiesta, il caro Franco ha riprovato utilizzando altri strumenti di comunicazione, fino ad arrivare, nella nostra quotidiana telefonata di lunedì, a sospendere ogni altro argomento, in quanto voleva sapere cosa avevo detto venerdì al Congresso. Quando si dice badare alla sostanza e non all'apparenza, mi viene subito in mente Franco, che, lo dico soltanto per i colleghi "criticoni", è una persona serissima.

Fatta questa premessa, mi sembra opportuno, per i colleghi del Lazio non presenti in quella fase congressuale, dare brevemente conto del mio intervento, ovviamente ispirato agli spunti ed alle osservazioni emerse nel corso dell'Assemblea Regionale del 18 dicembre scorso.
In particolare, dopo aver ritenuto condivisibile il documento programmatico presentato da Ricciardi, ho suggerito le seguenti integrazioni al programma:
1. Maggiore attenzione all'aspetto relativo alla comunicazione. In questa direzione ho proposto al Segretario Nazionale, che nel suo documento programmatico ha preannunciato di voler organizzare la Segreteria attribuendo ai Vicesegretari aree tematiche di attività, di attribuire ad un Vicesegretario il compito di migliorare gli aspetti comunicativi del Sindacato, creando anche le dovute integrazioni ed interazioni tra il sito internet ed i social network. 
2. Nel corso dell'Assemblea Regionale del 18 dicembre scorso erano emerse delle criticità nella gestione dell'Albo da parte delle Prefetture. Nel documento conclusivo dell'Assemblea si legge: "La soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali ha comportato la cessazione dei Consigli di Amministrazione, sia quello presso la sede nazionale, sia quelli insediati presso le sezioni regionali, all'interno dei quali vi erano rappresentanti della categoria. I Consigli di amministrazione, con il prezioso e costante contributo dei colleghi, garantivano la funzionalità del sistema, assicurando costantemente un raccordo tra i segretari comunali, le amministrazioni locali ed il soggetto gestore dell'Albo. Il venir meno dell'Agenzia impone un nuovo compito al Sindacato: costituire l'unico punto di raccordo tra la categoria ed il soggetto gestore dell'Albo. Da qui la necessità di individuare delle forme di collaborazione e confronto con l'attuale soggetto che gestisce l'Albo regionale, ossia la Prefettura di Roma. Appare, infatti, non più rinviabile un confronto sulle sedi di segreteria vacanti e sulle misure da adottare per l'immissione in servizio dei Coa4".
Nel corso degli interventi congressuali molti rappresentanti dei territori dai loro interventi hanno fatto emergere problematiche riguardanti la gestione dell'Albo in diverse regioni. Da qui la mia proposta di esaminare attentamente, a livello di Segreteria Nazionale, il fenomeno, al fine di coordinare le azioni delle varie Unioni Regionali. Questa attività potrebbe essere seguita da un Vicesegretario, al pari di quanto suggerito per la comunicazione.
Su entrambi i punti il Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi, a margine del Congresso, ha assicurato il suo impegno.

La cd. legge anticorruzione: il ruolo del Segretario comunale o provinciale

Pubblicato sulla rivista elettronica "Il diritto amministrativo" un contributo di Michele Tipaldi  dal titolo "La cd. legge anticorruzione: il ruolo del Segretario comunale o provinciale".

Qui il link all'articolo.

lunedì 24 febbraio 2014

XX Congresso U.N.S.C.P. - Il comunicato sugli esiti del Congresso del Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi

Il Segretario Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali Alfredo Ricciardi, rieletto con 430 voti, ha pubblicato in data odierna una nota sugli esiti del XX Congresso U.N.S.C.P.

Il link al
testo integrale del comunicato.

domenica 23 febbraio 2014

Un blog ideato, nato e sviluppato con il contributo di sole persone serie

Grazie al contributo soprattutto dei colleghi del Lazio (ma non solo) siamo giunti a circa 5.000 visualizzazioni di pagine in soli due mesi di apertura del Blog dei Segretari comunali e provinciali del Lazio.
In questo breve periodo abbiamo ricevuto numerosi attestati di gradimento da parte di colleghi e da parte di cittadini attenti. Il blog, nato dall'idea avanzata all'interno di Assemblee dell'Unione Regionale del Lazio, si proponeva l'obiettivo di creare una comunità che permettesse di "uscire" dall'isolamento in cui ogni Segretario è ontologicamente tenuto a lavorare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti ed il fatto che in alcune regioni si stia pensando di creare qualcosa di simile è probabilmente la dimostrazione più bella che si tratta di un'idea vincente. Anche se gran parte dei contenuti sono stati scritti dalla stessa persona, non sarà sfuggito ai più attenti che lo stimolo continuo ad aggiornare i contenuti del blog è venuto in più occasioni da diversi colleghi. Tra questi c'è un occhio particolarmente attento, acuto e fortemente critico, che non manca mai di guardare il blog ed i suoi contenuti, con l'unico obiettivo di aiutarci a migliorare. Questo occhio attento mi faceva notare qualche giorno fa un grande limite del blog: l'archiviazione delle notizie in base all'esclusivo criterio cronologico faceva perdere utilità ai post scritti in precedenza, che però potevano avere contenuti ancora utili. Non sono un informatico, ma ho cercato in ogni modo di risolvere il problema e credo di esserci riuscito, con la creazione di un indice per argomenti, che potete vedere nella parte destra. Credo che questa soluzione garantirà una migliore consultazione nel tempo delle pagine del blog.
Altra critica riguarda la foto di apertura, che se poteva andare bene all'inizio, oggi probabilmente andrebbe sostituita: rimango in attesa di contributi di idee per risolvere anche questa segnalazione.
Prima di concludere, però, ho bisogno di togliermi un piccolo sassolino dalla scarpa. Da qualche giorno su un forum di colleghi abbiamo ricevuto delle critiche, che lungi dall'essere costruttive, mirano a screditare le persone che scrivono su questo blog. Prima un discutibile attacco che partendo dalle nostre posizioni sull'emendamento al DDL Delrio giungeva a toccare le persone che avevano determinate idee. Poi una frase, all'interno di un dibattito relativo alle tesi congressuali di Ricciardi, di questo tenore: "Provate a leggere il blog dei colleghi del Lazio http://segretaridellazio.blogspot.it/. Alcune sono persone sicuramente serie ed avvedute. [...]". Il collega che ha redatto questo post, credo fosse sicuramente convinto di manifestare un apprezzamento nei confronti di tutti noi, ma in realtà ha lasciato spazio ad un equivoco, che voglio spazzare via senza alcuna esitazione. Noi siamo TUTTE persone serie, abbiamo le nostre idee che possono non piacere, ma vi assicuro che siamo tutte persone perbene ed anche estremamente simpatiche ed accoglienti. Il collega in questione, se vorrà svelarsi anche inviandomi una mail, sarà nostro ospite in una prossima occasione conviviale ed avrà modo di persona di appurare quanto ho appena scritto.