L’art. 26, comma 2, del d.l. n. 104/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 8 novembre 2013, n. 128 modificando l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 ha disposto che “l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”.
Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10, tale innalzamento ha effetto “dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”.
Per gli atti che hanno data certa (atto pubblico, scrittura privata autenticata), ai fini della decorrenza della nuova misura di 200 euro, non rileva la presentazione per la registrazione, bensì la data di formazione dell’atto stesso; per gli atti che non hanno data certa rileva invece la data di presentazione per la registrazione.
Si ricorda, inoltre, che dal primo gennaio sono in vigore le nuove imposte di registro, catastale, ipotecaria ed Iva, sui trasferimenti immobiliari (in proposito può vedersi lo Studio n. 1011-2013/T prodotto dal Consiglio Nazionale del Notariato). Le nuove imposte si applicano quando le Pubbliche Amministrazioni, acquistano a titolo oneroso beni immobili, anche se l’atto conclude una procedura espropriativa.
Il link ad una tabella di sintesi delle imposte e delle tasse che gravano sui principali contratti degli enti locali ed alla relazione del Notaio Massimo Cariello.
Nessun commento:
Posta un commento