Quale giudice è competente rispetto alle controversie concernenti il trattamento economico spettante ai consiglieri e agli amministratori comunali?
Con la sentenza n. 922 del 26 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere in questi casi la giurisdizione del giudice ordinario.
Questa la motivazione:
"I consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l’amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l’erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificata nell'importo (cfr. articolo 82, T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 225 del 2010).
La ricorrenza di tali presupposti comporta che il titolo dedotto in giudizio dagli interessati ha il carattere e si configura come un diritto soggettivo, non occorrendo che per la sua sussistenza sia esercitato alcun potere discrezionale da parte dell’ente di appartenenza.
In tali sensi si è anche espressa la suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Sez. Un. 9 aprile 2008, n. 9160)".
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