La questione sottoposta all'esame del Consiglio di Stato concerne la possibilità per l'ente locale di utilizzare le proprie disponibilità finanziarie in modo diverso e maggiore dal semplice riconoscimento dell’interesse corrisposto dal tesoriere sulle somme depositate.
La conclusione cui arriva il Consiglio di Stato con la sentenza n. 877 del 25/02/2014 è la seguente: “Seppure deve ritenersi ammissibile la decisione dell’amministrazione di procedere alla stipula con istituti bancari, diversi dal tesoriere, di contratti di acquisto di titoli o di altri strumenti finanziari, il servizio di tesoreria non implicando in tal senso un diritto di esclusiva in favore del tesoriere stesso e non potendo escludersi che l’ente possa decidere di far fruttare le proprie disponibilità finanziarie in modo diverso e maggiore dal semplice riconoscimento dell’interesse corrisposto dal tesoriere sulle somme depositate (tali questioni peraltro non essendo neppure oggetto di effettiva controversie), non può tuttavia consentirsi che l’investimento avvenga, come nel caso di specie, attraverso la stipulazione di un contratto di deposito a termine, e cioè facendo fruttare le proprie finanze sostanzialmente attraverso le stesse modalità e nelle stesse forme del servizio di tesoreria, sovrapponendosi sostanzialmente a quest’ultimo e privando il tesoriere delle legittime aspettative sopra delineate (direttamente ed unicamente legate proprie alla svolgimento del servizio di tesoreria)”.
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