Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato il 6 marzo in Gazzetta Ufficiale, modifica la disciplina, proroga i termini per la presentazione della relazione di fine mandato e modifica la tempistica degli adempimenti.
In breve, l'art. 11 del DL 16/2014:
- stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e non più entro il novantesimo giorno come era invece previsto dall’articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificando il citato articolo;
- entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- scompare dalla norma definitivamente l'obbligo di trasmissione al Tavolo tecnico interistituzionale, peraltro non ancora istituito, che avrebbe dovuto redigere un rapporto sulla relazione da pubblicare sul sito internet dell'ente;
- entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione dell’organo di revisione dell'ente locale sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Art.
11 Relazione fine mandato Sindaci e
Presidenti delle province
1. I
commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai
seguenti:
"2. La relazione di fine mandato,
redatta dal responsabile
del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta
dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre
il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni
dopo la sottoscrizione della relazione,
essa deve risultare certificata
dall'organo di revisione dell'ente locale
e, nei tre giorni successivi la relazione e
la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione
di fine mandato e
la certificazione sono
pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del
comune da parte del
presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della
data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti.
3.
In caso di scioglimento anticipato del
Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni
e, nei tre
giorni successivi la relazione e
la certificazione sono
trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine
sul sito istituzionale
della provincia o del comune entro e non oltre i sette
giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo
di revisione dell'ente locale,
con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.".
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