La Corte dei conti della Toscana torna ad occuparsi di diritti di rogito, a pochi giorni di distanza dalla precedente deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2018. In quel parere, pur prendendo atto delle interpretazioni unanimi di segno opposto da parte dei giudici ordinari, la Corte dei conti toscana ritiene che l’interpretazione letterale dell'art. 10, comma 2 bis del d.l. n. 90/2014 non presenti problematicità interpretative “laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei Comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica".
Con deliberazione n. 11 del 15 marzo 2018 la Corte dei conti, sez. Toscana, viene nuovamente interessata da un comune della questione dei diritti di rogito.
In merito alla corretta allocazione delle somme accantonate per l'eventuale soccombenza in giudizio nei confronti del segretario comunale che ha agito per il riconoscimento dei diritti di rogito, in linea del tutto astratta, la Corte dei conti toscana afferma “che, in materia di contabilità pubblica, laddove si rende necessario l’appostamento di somme relative ad ipotesi di possibile soccombenza in giudizio, l’utilizzo di strumenti prudenziali quali gli accantonamenti ai fondi rischi appare la modalità più idonea a rappresentare contabilmente questi fatti”.
Ritiene, per come formulata, inammissibile la richiesta se si possa procedere alla liquidazione dei diritti di rogito onde evitare l’eventuale condanna al pagamento delle spese di lite e degli interessi: “oltre a non rientrare nel perimetro dei quesiti afferenti alla Contabilità pubblica così come definita dalla giurisprudenza di questa Corte, appare circoscritta ad un quesito specifico inerente a profili di discrezionalità amministrativa che rendono, sul punto, la richiesta di parere oggettivamente non ammissibile”.
In merito alla possibilità dell’ente di corrispondere i diritti di rogito al vicesegretario per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare della relativa funzione, la Corte dei conti toscana, richiamando anche l’art. 11 del CCNL 9 maggio 2006, ritiene con le modalità e nei limiti posti dalle previsioni normative di cui al citato art. 10, comma 2 bis, è possibile riconoscere al Vice-segretario i diritti di segreteria.
La deliberazione è oggetto di un mio articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali, con accesso riservato agli abbonati, dal titolo Diritti di rogito: per la Corte dei conti (Toscana) spettano ai vicesegretari
In argomento ai diritti di rogito per i vicesegretari si vedano i precedenti post:
- Diritti di rogito: la Corte dei Conti conferma che spettano ai Vice Segretari (Corte Conti Liguria del. n. 49/2016);
- Diritto del vice segretario a percepire i diritti di rogito dopo il DL 90/2014 (Corte dei Conti, Sez. Marche, del. n. 90/2016);
- Diritti di rogito: altro giro, altra corsa. Per il Mef non spettano ai vicesegretari (in attesa del parere della Funzione Pubblica e dell'ARAN).
Nessun commento:
Posta un commento