"Nel merito si osserva che l’interpretazione letterale del citato art. 10, comma 2 bis, non presenta problematicità interpretative, laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica".
Sinceramente un'affermazione sorprendente quella contenuta all'interno della deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2018 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Toscana. A pochi giorni dalla deliberazione della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia n. 2/2018, dove si legge "potrebbe risultare più aderente al “diritto vivente” prendere atto della lettera del disposto contenuto nel comma 2 bis (dalla quale prendono effettivamente le mosse le interpretazioni del Giudice del Lavoro) accedendo ad un’interpretazione letterale che risulti risolutiva della situazione di contrasto", la Corte dei conti della Toscana ritiene addirittura che non vi siano problematiche interpretative in quanto la norma "definisce puntualmente il perimetro di applicazione".
Sia consentita una breve considerazione.
Al di là delle decisioni del giudice ordinario (24 su 24 favorevoli ai segretari), anche all'interno della Corte dei conti tutta questa certezza sull'interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie non c'è, come dimostra la deliberazione della Corte dei conti del Friuli innanzi richiamata.
A questo punto perché ostentare tutta questa certezza?
I diritti di rogito sono un argomento sul quale il sistema è andato letteralmente in tilt, ha mostrato tutta la sua fragilità. Giudici ordinari in una direzione, Corte dei conti in un'altra, con più di qualche dubbio come dimostrano le diverse pronunce di inammissibilità oggettiva dei quesiti, oltre che la delibera "friulana". Nel mezzo gli operatori degli enti locali in una difficoltà oggettiva.
In questo contesto, sinceramente, lascia molto perplessi la sicurezza della Corte dei conti toscana. Come si fa a dire, in questo caos, che "l’interpretazione letterale del citato art. 10, comma 2 bis, non presenta problematicità interpretative, laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica"?
Non riesco a fornire una risposta plausibile.
Poi estrapolo le conclusioni e ve le consegno senza alcun commento:
"Neppure il riferimento alle sentenze dei giudici del lavoro contrarie a questo orientamento – peraltro ancora esclusivamente di merito – mutano, ad avviso di questa Sezione, l’orientamento interpretativo delle disposizioni in esame dovendosi richiamare al più, nel caso di soccombenza in sede civile, l’applicazione di un criterio prudenziale attraverso un adeguato accantonamento contabile al fondo rischi".
Qui il link alla deliberazione della Corte dei conti Toscana n. 6/2018.
Ragazzi è la (in)civile Toscana...sono una collega che lavora in provincia di Pisa ed ho fatto ricorso al giudice del lavoro...l'udienza è fissata nel febbraio...2019!!! Ripeto...e' la INcivile Toscana...se potete statene...lontani...
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