Un segretario comunale non può svolgere l'incarico di amministratore unico in una società interamente controllata dal comune presso cui presta servizio.
A seguito delle novelle legislative di cui agli artt. 9, co. l, del d.lgs. 39/2013 e 11, c. 8, del D. Lgs. n. 175/2016, un segretario comunale non può svolgere in ogni caso l'incarico di amministratore unico in una società interamente controllata dal comune presso cui presta servizio, e che, tenuto conto della cogenza dei predetti vincoli legislativi, ove stia comunque attualmente continuando a svolgere il predetto incarico, debba immediatamente cessare dalla carica.
E' questo il principio affermato dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, con deliberazione n. 269 del 11 ottobre.
Sulla deliberazione si veda anche l'articolo La Società Partecipata non può essere gestita dal Segretario Comunale?
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