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domenica 29 ottobre 2017

Documento dell'UNSCP Sardegna sulla L.R. 2/2016 di riordino delle autonomie locali: rinviare negli statuti l'entrata in vigore delle norme sul dirigente apicale

In Sardegna l'Unione Regionale dei Segretari comunali e provinciali ha predisposto un documento, inviato all'Assessore Regionale degli Enti locali, all'Albo Nazionale e a quello Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed all'Anci Sardegna per invitare tutti alla massima attenzione in sede di applicazione della L.R. 2/2016 di riordino delle autonomie locali. La legge, infatti, pone rilevanti problemi di coerenza con le previsioni della normativa nazionale in materia di Segretari comunali. Infatti, la normativa prevedendo una forte spinta per le amministrazioni a realizzare Unioni di Comuni, dispone che in esse sia nominato un dirigente apicale. 
Quale il rapporto con la figura, l'ordinamento professionale e la disciplina del Segretario comunale? 
Con l'aiuto della collega Tomassina Manconi, provo ad illustrare le norme e gli atti che hanno creato questo groviglio.

In Sardegna con Legge regionale 4 Febbraio 2016 n. 2, si è proceduto al riordino delle autonomie locali con una serie di previsioni sugli enti locali e sulla loro denominazione, così come previsto dall'art. 2 della legge. 
In linea di massima, la spinta forte è per la gestione associata, in particolare per le Unioni dei comuni. L'art. 7 della legge prevede, infatti, che "tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie". Le città medie sono definite quelle con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 2, comma 1, lett. c).

Le unioni di comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, sono costituite:
a) da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, fatte salve le unioni di comuni con popolazione inferiore già costituite alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
b) da una rete urbana, definita dall'art. 2, comma 1, lett. d), l'unione di comuni costituita da un comune con più di 30.000 abitanti e almeno un comune contermine, ovvero da due comuni contermini aventi complessivamente più di 50.000 abitanti;
c) da una rete metropolitana definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), l'unione di comuni costituita da almeno due città medie contermini, la popolazione delle quali sia superiore a 150.000 abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di trasporto, quali porti e aeroporti, di interesse nazionale; alla rete metropolitana possono aderire uno o più comuni contermini tra loro o con le città medie. 
La legge regionale si preoccupa, all'art. 14, commi 5 e 6, del fatto che nell'Unione dei Comuni sia nominato "un dirigente apicale, scelto:

a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e tra i dirigenti di ruolo delle comunità montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di unione di comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;
b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
6. Nelle reti urbane e in quelle metropolitane e nelle città medie è nominato un dirigente apicale, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale n. 4 del 1997, ivi comprese quelle soppresse, quindi tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge n. 124 del 2015.
Ora la Giunta regionale, con propria delibera n. 45/18 del 27 settembre 2017, ha proceduto all’approvazione dei “Criteri e modalità di accesso ai finanziamenti per l’esercizio associato delle funzioni svolte dalle unioni di comuni - Art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2”, imponendo agli enti l'adeguamento dello Statuto, pena la perdita dei finanziamenti per la gestione associata. 
Nasce, quindi, il problema dell'adeguamento degli Statuti delle Unioni alla previsione del dirigente apicale e del suo rapporto con la figura del Segretario, di cui il dirigente apicale dovrebbe avere ruolo e  funzioni. 

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