Prima di costituire definitivamente i fondi del trattamento accessorio dell’anno 2017, oltre a verificare i limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, le amministrazioni devono anche ricordarsi di controllare se è stato rispettato il vincolo della quota prevalente destinata a performance. Il vincolo è stato introdotto dalla Riforma Brunetta direttamente all’articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 che nella versione attuale prevede: “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3”. Va rilevato, che a tale regola non sempre (sarebbe meglio dire “quasi mai”), gli enti sono riusciti a dare una concreta attuazione in quanto molto difficilmente i fondi degli enti locali possono essere destinati in quota prevalente alla produttività, semplicemente per il fatto che buona parte di essi sono già erosi dalle progressioni orizzontali, dalle indennità di comparto, dai compensi per gli incaricati di posizione organizzativa negli enti con la dirigenza e dalle varie indennità corrisposte a titolo di turno o di reperibilità.
Inizia così l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo La quota prevalente del fondo.
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